Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25732/2025
Art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 - Ambito di applicazione - Sevizio affidato a un concessionario esterno - Esclusione - Fondamento.
La disposizione di cui all'art. 11, comma 4, del d.lgs. 504 del 1992 - secondo cui, con delibera della giunta comunale, è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi - si riferisce alla sola ipotesi in cui il potere amministrativo venga esercitato direttamente dall'amministrazione, e non a quella in cui il servizio sia affidato a un concessionario esterno, posto che in tal caso un funzionario designato dall'amministrazione non potrebbe mai risultare quale firmatario dell'atto.
Rv. 676610-01Rassegna di settembre 2025, p. 135 ↗Dove leggere la sentenza