Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi locali (comunali, provinciali, regionali)

Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972

Sottovoce della voce 181 nella classificazione del Massimario

87 massime, da pronunce dal 4 gennaio 2025 al 25 maggio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 87ª delle 87 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25732/2025

    Art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 - Ambito di applicazione - Sevizio affidato a un concessionario esterno - Esclusione - Fondamento.

    La disposizione di cui all'art. 11, comma 4, del d.lgs. 504 del 1992 - secondo cui, con delibera della giunta comunale, è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi - si riferisce alla sola ipotesi in cui il potere amministrativo venga esercitato direttamente dall'amministrazione, e non a quella in cui il servizio sia affidato a un concessionario esterno, posto che in tal caso un funzionario designato dall'amministrazione non potrebbe mai risultare quale firmatario dell'atto.

    Rv. 676610-01Rassegna di settembre 2025, p. 135 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24282/2025

    Alle controversie in tema di revisione del classamento catastale non si applica la sospensione dei termini di impugnazione prevista ex art 11 d.l. n. 50 del 2017, in quanto tale norma si riferisce, ai fini della definizione agevolata da essa prevista, alle sole controversie aventi ad oggetto il pagamento di importi dovuti all'amministrazione finanziaria (che non viene in rilievo, invece, nelle prime).

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 676445-01Rassegna di settembre 2025, p. 113 ↗Art. 11 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22608/2025

    Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Applicabilità all'esercizio di attività di lavoro autonomo (professione forense) - Presupposti - Autonoma organizzazione ex art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Contenuto - Accertamento - Modalità.

    In tema di IRAP, ai fini della debenza dell'imposta, il requisito dell'autonoma organizzazione per le professioni liberali, quale la professione forense, sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista, derivante dal coordinamento di fattori che, considerati su di un piano non solo quantitativo ma anche qualitativo e valutati nel loro complesso e non in modo isolato o atomistico., sono suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto ad essa.

    Rv. 675760-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 393 ↗Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22365/2025

    Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Associazione professionale - Esercizio individuale attività di sindaco - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione - Ragioni.

    In tema di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l'imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest'ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre, ove tale carica venga svolta in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori espletate all'interno di un'associazione professionale e senza avvalersi di un'autonoma organizzazione.

    Rv. 675718-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 391 ↗Art. 2696 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21872/2025

    Avviso di accertamento in rettifica - Motivazione - Indicazione della tariffa applicata e relativa delibera - Sufficienza - Ulteriori informazioni - Necessità - Esclusione - Riduzione tariffaria prevista dalla normativa comunale in presenza di specifici requisiti - Esplicitazione delle ragioni del diniego dell'agevolazione tariffaria - Necessità - Fondamento.

    In tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni, salvo che la normativa comunale contempli una riduzione tariffaria in presenza di specifici requisiti, nel qual caso il Comune, a fronte della richiesta di riduzione del contribuente, è tenuto a motivare la pretesa esplicitando le ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggetto passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.

    Rv. 676118-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 387 ↗Art. 7 Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21121/2025

    Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari abitative - Applicazione aliquota agevolata trasformatasi in totale esenzione ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2008 - Spettanza - Condizioni.

    In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari abitative consente l'applicazione alle stesse dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2008, vigente ratione temporis), prevista per l'abitazione principale, quando l'insieme di tali unità non trascende la categoria catastale dei singoli immobili che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente, unitariamente e funzionalmente considerato, anche nel caso in cui si tratti di immobili catastalmente distinti.

    Rv. 675204-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 378 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18844/2025

    Esenzione ICI ed IMU - Impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa - Classamento - Fabbricato rurale strumentale - Attività agricola connessa - Sussistenza.

    In tema di I.C.I. (e ora di I.M.U.), può beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 23, comma 1- bis, del d.l. n. 207 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2009, un impianto per la produzione di energia elettrica da biomassa ad elevata potenzialità insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attività agricola, sempre che lo stesso sia stato classato come fabbricato rurale strumentale, con la conseguente attribuzione della categoria D/10, giacché tale produzione, che deve essere sempre imputabile all'imprenditore agricolo (individuale o collettivo), se normalmente impiegata (con l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali) nell'attività agricola, costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)

    Rv. 675197-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 353 ↗Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 · Art. 2135 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18855/2025

    Esenzione IMU - Art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 - Applicazione ai soli Comuni classificati montani o parzialmente montani - Incorporazione normativa dell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT - Necessità - Conseguenze.

    In tema di IMU, l'art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 (quale aggiunto dall'art. 4, comma 1-ter, del d.l., n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), limitando l'esenzione ai fabbricati rurali strumentali "ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)", ha eccezionalmente attribuito rango primario nella gerarchia delle fonti a tale elenco, che, pertanto, in base al principio iura novit curia, non deve essere allegato e prodotto dalla parte che ne invochi l'applicazione.

    Rv. 675199-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 353 ↗Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18946/2025

    Soggettività passiva del concessionario di beni del patrimonio indisponibile e di quello di beni demaniali - Identità di ratio - Fondamento.

    In tema di IMU, sussiste la soggettività passiva del concessionario di beni del patrimonio indisponibile ricorrendo l'eadem ratio della disposizione che l'ha individuata per il concessionario di beni demaniali (art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011), considerato che sia i beni demaniali che quelli del patrimonio indisponibile appartengono alla categoria generale dei beni pubblici, non sussistendo tra le due categorie una sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata, e che il presupposto del tributo deve identificarsi, nell'uno così come nell'altro caso, nel godimento del bene oggetto di concessione.

    Rv. 675200-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 354 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18371/2025

    Area edificabile - Qualificazione come pertinenza di un fabbricato - Presupposti.

    In tema di ICI, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, nell'escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale correlato alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, in conformità all'art. 817 c.c., con la conseguenza che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimuovibile ad libitum.

    Rv. 676113-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 348 ↗Art. 817 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16421/2025

    Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Variazioni cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta - Onere di denuncia per il contribuente - Omissione - Conseguenze.

    In tema d'imposta comunale sugli immobili, l'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, conv. nella l. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune, sicché, in tali casi, l'ente impositore è esonerato dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio.

    Rv. 675185-01Rassegna di giugno 2025, p. 175 ↗Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15962/2025

    Tributi locali - Avviso di accertamento - Adozione di sistemi informativi automatizzati - Sottoscrizione - Sostituzione con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

    In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non necessaria la determina dirigenziale di delega, poiché l'avviso di accertamento riportava il nominativo a stampa del legale rappresentante della società concessionaria, che aveva mantenuto su di sé la responsabilità della procedura automatizzata).

    Rv. 675178-01Rassegna di giugno 2025, p. 168 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15975/2025

    Imposta comunale sugli immobili - Iscrizione al catasto - Presupposto sufficiente ma non necessario del tributo - Fattispecie.

    In tema di IMU, l'iscrizione di un'unità immobiliare, preesistente o di nuova costruzione, al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta municipale, ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato. (In una fattispecie nella quale era intervenuta la demolizione dei fabbricati oggetto di accertamento, la S.C. ha affermato che, poiché le unità immobiliari tassate risultavano ancora censite in catasto e con attribuzione di rendita, la demolizione non aveva un'automatica efficacia modificativa dell'obbligazione tributaria - come, invece, erroneamente ritenuto dalla CTR - ma doveva essere dichiarata, essendosi al cospetto di una variazione incidente sull'imponibile e correlata ad un diverso presupposto impositivo, costituito non più dal possesso di un'unità immobiliare, connesso alla rendita catastale, ma dal possesso di un'area edificabile, connesso al valore venale).

    Rv. 675104-02Rassegna di giugno 2025, p. 167 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15994/2025

    Regolamento comunale di determinazione dei valori venali per zone omogenee - Natura - Conseguenze.

    In tema di ICI, le delibere con le quali il consiglio comunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria, con l'ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattenderlo e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri di legge.

    Rv. 675137-01Rassegna di giugno 2025, p. 168 ↗Art. 2727 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14904/2025

    Pertinenze - Autonoma tassabilità - Esclusione - Individuazione - Particella “graffata” - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di IMU, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale; perciò, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non tassabile un'area scoperta, di circa mq. 5.715, solo perché catastalmente incorporata, mediante graffatura, ad un fabbricato, senza tuttavia verificare la sussistenza, in concreto, di un rapporto di pertinenzialità tra i due immobili).

    Rv. 675084-01Rassegna di giugno 2025, p. 149 ↗Art. 817 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14904/2025

    Pertinenze - Obbligo dichiarativo - Sussistenza - Condizioni.

    In tema di IMU, l'obbligo dichiarativo del vincolo pertinenziale di un'area sussiste soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare dell'agevolazione sia sopravvenuto a partire dall'anno di imposta 2008, ma non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell'ente impositore, restando il contribuente esonerato dall'obbligo della dichiarazione con riguardo ad eventi o situazioni noti all'ente impositore prima dell'1 gennaio 2009, che vengano in rilievo con riferimento a successivi periodi di imposta.

    Rv. 675084-02Rassegna di giugno 2025, p. 150 ↗Art. 817 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 14542/2025

    e TASI - Presupposto applicativo - Fabbricati - Possesso - Piattaforme petrolifere per l'estrazione di idrocarburi - Ubicazione - Mare antistante il Comune interessato - Tassabilità - Affermazione - Fondamento.

    In tema di IMU e TASI, sono soggette a tali imposte le piattaforme petrolifere per l'estrazione di idrocarburi di proprietà della società contribuente (nella specie, l'ENI S.p.A. quale concessionaria dello Stato) situate nel tratto di mare, facente parte del demanio statale, antistante il Comune interessato; sull'intero territorio dello Stato, infatti, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali e, in assenza di un autonomo criterio di determinazione dei limiti del territorio comunale, valgono le stesse regole dettate in materia di demarcazione del territorio nazionale, atteso che non sussistono elementi che possono far ritenere che il territorio comunale sia un'entità diversa, dal punto di vista qualitativo, dal territorio nazionale.

    Rv. 675267-02Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 392 ↗Art. 812 c.c. · Art. 822 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 14542/2025

    Piattaforme petrolifere marine - Soggezione all'imposta - Fondamento - Determinazione della base imponibile - Criteri.

    In tema di IMU, attesa la riconducibilità al concetto d'immobile ai fini civili e fiscali, per suscettibilità di accatastamento e idoneità a produrre reddito proprio sono soggette all'imposta e classificabili nella categoria D/7 le piattaforme petrolifere, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è costituita dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.

    Rv. 675267-03Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 391 ↗Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 14542/2025

    Art. 1, comma 669, della l. n. 147 del 2013 - Piattaforma petrolifera marina - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

    In tema di TASI, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ex artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 1, comma 669, l. n. 147 del 2013 nella parte in cui non esclude dal presupposto del tributo le piattaforme petrolifere marine, giacché il fatto che esse si trovino in mare non impedisce che ivi si svolgano attività comportanti l'utilizzo dei servizi pubblici offerti dal comune al quale, dunque, per vicinanza, sono territorialmente riferibili, in via presuntiva, sia le attività correlate alle persone che su tali piattaforme vivono e lavorano, sia i servizi e le attività ivi realizzate, con conseguente fruizione dei servizi indivisibili forniti dal comune costiero.

    Rv. 675267-04Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 392 ↗Art. 3 cost. · Art. 53 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 14549/2025

    e IMU - Impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale - Esenzione - Fondamento.

    In tema di ICI e IMU, non sono sottoposti all'imposta gli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale, come definita dall'art. 76 della Convenzione ONU di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con l. n. 689 del 1994, in quanto la piattaforma continentale non è territorio dello Stato e i diritti sovrani, nonché la giurisdizione esclusiva su di essa assegnati allo Stato costiero, ai sensi degli artt. 77 e 60, comma 2, della Convenzione, sono esercitabili al solo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse.

    Rv. 675268-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 393 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14194/2025

    Notifica atti di accertamento ICI - Esecuzione da parte di un messo del giudice di pace - Disciplina di cui agli artt. 1, commi 158-161, l. n. 296 del 2006 e 10 l. n. 265 del 1999 - Ammissibilità - Fondamento.

    In tema di avvisi di accertamento ICI, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 158-161, l. n. 296 del 2006, in combinato disposto con l'art. 10 l. n. 265 del 1999, permette all'ente locale di richiedere che la notificazione di tali atti sia eseguita da un messo del giudice di pace (già messo di conciliazione), trattandosi di soggetto appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali.

    Rv. 675273-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 388 ↗Art. 10 Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali · Art. 60 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13727/2025

    Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Ente ecclesiastico - Immobile destinato ad abitazione di membri della comunità religiosa - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Operatività - Condizioni.

    In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, per le unità immobiliari destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a), della l. n. 222 del 1985, spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi", espressamente compresa nell'elencazione di cui all'art. 16, lett. a) cit. e avente altresì le caratteristiche di attività "ricettiva", parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit. e da intendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario.

    Rv. 675069-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 381 ↗Art. 16 Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13053/2025

    Minori introiti derivanti da autodeterminazione provvisoria rendite catastali di fabbricati categoria D - Dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 4, del d.m. n. 197 del 1992 - Necessità dell’invio - Condizioni.

    In tema di trasferimenti erariali agli enti locali diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni, per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, la dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 4, del d.m. n. 197 del 1992 deve essere inviata al fine di ottenere il contributo statale per i minori introiti accertati nell'anno di riferimento, sicché, ove nell'anno non si verifichino tali minori entrate (o si verifichino minori entrate che non superano la soglia prevista), non è necessaria la presentazione di detta dichiarazione, essendo le minori entrate dichiarate negli anni precedenti compensate con trasferimenti erariali oramai consolidati.

    Rv. 675412-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 73 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11000/2025

    Concessionario di area demaniale - Disciplina successiva alla modifica di cui all'art. 18, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Imposta - Applicabilità - Verifica della natura reale od obbligatoria del diritto di costruire - Necessità - Esclusione.

    In tema di ICI, l'art. 18, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nel modificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario", ha reso quest'ultimo, a partire dall'annualità di applicazione della nuova disciplina (2001), obbligato non solo sostanziale, cioè in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, ovvero solo obbligatori, con l'opposta conseguenza della non tassabilità.

    Rv. 674965-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 349 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11006/2025

    e nuova IMU - Soggetto passivo - Sub-concessionario di area demaniale - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

    Ai fini dell'ICI, dell'IMU e della cd. nuova IMU di cui all'art. 1, comma 743, terzo periodo, della l. n. 160 del 2019, il riconoscimento della soggettività passiva in capo al concessionario di beni demaniali vale, per identità di ratio legis e simmetria di causa negoziale, anche per il sub- concessionario, al quale il godimento degli stessi sia stato affidato dal primo con l'assenso dell'amministrazione concedente, al fine di concorrere nell'esercizio delle attività ausiliarie, sussidiarie e complementari alla gestione del servizio pubblico, subentrando questi, in tal modo, nella posizione del concessionario rispetto all'uso dei beni costituenti oggetto della concessione e partecipando, mediante l'utilizzo vincolato di tali beni, alla gestione del servizio affidatogli, sotto la vigilanza della P.A. concedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la soggettività passiva, ai fini dell'ICI, di Alitalia s.p.a., quale sub- concessionaria delle aree dell'aeroporto di Fiumicino adibite al rimessaggio e alla manutenzione degli aeromobili, nonché all'addestramento degli equipaggi e ad altre funzioni tecnico-operative, sull'erroneo presupposto che la società concessionaria Aeroporti di Roma s.p.a. avesse mantenuto comunque il godimento indiretto di tali immobili mediante la percezione del canone).

    Rv. 674703-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 348 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10420/2025

    Immobile concesso in locazione finanziaria - Soggetto passivo - Occupazione abusiva - Esenzione dall’imposta - Sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2024 - Condizioni e limiti - Denuncia all’autorità giudiziaria o azione giudiziaria penale - Necessità.

    In tema di IMU, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi che segua ad inadempimento del contratto di leasing finanziario con conseguente rilascio dell'immobile, l'imposta è comunque dovuta dal locatore finanziario, a meno che - secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024 - egli non abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o non sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva.

    Rv. 674951-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 337 ↗Art. 13 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubbliciDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10422/2025

    Presupposto dell'autonoma organizzazione - Requisiti - Assenza di dipendenti - Collaborazione di soggetti terzi remunerati - Sufficienza.

    In tema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste anche qualora venga accertato che il contribuente, pur in assenza di dipendenti, si è avvalso per l'esercizio della propria attività dell'attività professionale di terzi remunerati.

    Rv. 674952-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 338 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10215/2025

    In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione alle stesse dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2008, vigente ratione temporis) prevista per l'abitazione principale, quando il derivato complesso abitato non trascende la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'esenzione in relazione a due appartamenti contigui di proprietà del contribuente, assumendo che le agevolazioni per l'I.C.I. erano limitate ad un solo immobile, a nulla rilevando la circostanza dell'utilizzo effettivo da parte dello stesso contribuente di entrambe le unità immobiliari come abitazione principale).

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972)

    Rv. 674944-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 333 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9430/2025

    In tema di IMU, il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare di diritti reali di godimento), sicché non è sufficiente, al fine di beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale, il possesso e l'uso "di fatto" del bene comune; ne consegue che al titolare di una quota pari al 50% dell'immobile, ancorché adibito per intero a prima casa, spetta il beneficio soltanto per la propria quota e non anche per il restante 50%, che deve considerarsi come seconda casa.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente che invocava l'esenzione integrale dall'imposta, sebbene comproprietario in parti uguali con la sorella dell'abitazione dallo stesso interamente destinata a propria prima casa).

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972)

    Rv. 674938-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 322 ↗Art. 1102 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8747/2025

    Aree ricomprese nel piano regolatore generale - Vincoli assoluti - Conseguenze - Inedificabilità - Vincoli specifici - Incidenza sul valore venale.

    In tema di IMU, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità è esclusa in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale, ma non in presenza di vincoli specifici, che incidono unicamente sul valore venale delle aree in ragione delle concrete potenzialità edificatorie.

    Rv. 674416-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 310 ↗Art. 142 codice dei beni culturali · Art. 145 codice dei beni culturaliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2364/2025

    Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Destinazione potenziale a struttura assistenziale nel piano urbanistico - Insufficienza - Destinazione concreta - Necessità - Immobili transitoriamente inutilizzati - Irrilevanza.

    In tema di IMU, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, non è sufficiente la disponibilità di un'area edificabile che sia in parte destinata, in base al piano urbanistico, alla realizzazione di strutture volte allo svolgimento di attività assistenziale, applicandosi la norma agevolativa solo ai fabbricati, da costruirsi o da ristrutturarsi, cui sia stata concretamente impressa la destinazione di cui alla disposizione citata, anche se transitoriamente inutilizzati, mediante un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare quella destinazione solo potenziale.

    Rv. 673695-01Rassegna di gennaio 2025, p. 154 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1919/2025

    Agevolazione ai fini ICI - Qualità agricola di un terreno - Requisiti di cui agli artt. 2, lett b), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, posseduti da parte di un comproprietario - Sufficienza - Estensione ai comproprietari non coltivatori - Applicabilità - Fondamento.

    L'agevolazione, ai fini ICI, prevista per la qualità agricola di un terreno, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, lett b), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l'attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un'area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa.

    Rv. 673802-01Rassegna di gennaio 2025, p. 148 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 726/2025

    Esenzione per immobili rurali non iscritti nelle categorie catastali A/6 e D/10 - Presupposti - Annotazione del requisito della ruralità ai sensi dell'art. 5 del d.m. 26 luglio 2016 - Sufficienza.

    In tema di esenzione IMU per le abitazioni e i fabbricati strumentali all'attività agricola, non iscritti nella categoria catastale A/6 e D/10, l'annotazione del requisito di ruralità, nelle forme previste dall'art. 5 del d.m. del Ministero economia e finanze del 26 luglio 2016, equivale all'attribuzione del requisito predetto, con applicazione degli effetti retroattivi disciplinati dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 124 del 2013.

    Rv. 673824-01Rassegna di gennaio 2025, p. 126 ↗Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza localeDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 727/2025

    Agenzia del demanio - Soggetto passivo di imposta - Condizioni - Fondamento.

    In tema di IMU e ICI, l'Agenzia del demanio non è soggetto passivo dell'imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio, disponibile ed indisponibile, dello Stato, poiché ne è mera affidataria dell'amministrazione e della valorizzazione, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 300 del 1999, ed il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 e nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, ma ciò, tuttavia, non esclude che essa possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili, divenendo titolare di un patrimonio autonomo, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 29 luglio 2005.

    Rv. 673816-01Rassegna di gennaio 2025, p. 127 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 730/2025

    Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Tariffe - Determinazione - Delibera comunale - Carattere - Motivazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

    In tema di TARSU, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.

    Rv. 673685-02Rassegna di gennaio 2025, p. 126 ↗Art. 7 Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 105/2025

    Agevolazione ex art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Requisito della ruralità - Efficacia retroattiva - Limiti.

    In tema di agevolazione IMU, prevista dall'art. 13, comma 8, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, l'efficacia retroattiva del requisito di ruralità è riconosciuta dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 solo per le domande di variazione catastale presentate entro la data del 30 settembre 2012, mentre per quelle proposte successivamente l'efficacia dell'annotazione inizia a decorrere dalla data della presentazione.

    Rv. 673708-01Rassegna di gennaio 2025, p. 112 ↗Art. 13 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubbliciDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 118/2025

    Alloggi di servizio dei militari - Esenzione - Esclusione - Fondamento.

    In tema di IMU, l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati spetta soltanto ove gli stessi siano direttamente e immediatamente destinati a finalità istituzionali, sicché la stessa non spetta per gli alloggi di servizio dei militari e delle relative famiglie, laddove impiegati per esigenze di preminente carattere privato, in virtù di concessione e dietro pagamento di un canone, divenendo, in tal caso, l'utilizzatore titolare di un diritto personale di godimento atipico ed assumendo una posizione analoga a quella di un conduttore o di un comodatario.

    Rv. 673675-01Rassegna di gennaio 2025, p. 113 ↗Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e settembre 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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