Corte costituzionale

Ordinanza n. 485/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 8 e 9,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulle condizioni dello straniero), come modificato dall'art. 3 del

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, promossi con due

ordinanze emesse il 21 e il 17 settembre 1999 dal tribunale di Bari

sui ricorsi, riuniti, proposti da Ibrahimi Haziz e altri e da

Rajendra Ramanah contro il prefetto di Bari, rispettivamente iscritte

ai nn. 658 e 693 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 51, 1ª serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che quattro cittadini extracomunitari, espulsi dal

prefetto in via amministrativa, proponevano opposizione al decreto di

espulsione dinanzi al tribunale di Bari;

che costoro allegavano che il provvedimento impugnato era

stato emesso in violazione del divieto di espulsione stabilito

dall'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulle condizioni dello straniero), essendo gli espulsi di

etnia "Rom" e, quindi, se rimpatriati, sarebbero stati sottoposti a

persecuzioni nel paese di provenienza, la Jugoslavia;

che due reclamanti sostenevano, inoltre, di non poter essere

espulse, trovandosi in stato di gravidanza;

che il tribunale adito, reputando che né l'appartenenza

etnica né lo stato di gravidanza potessero essere accertati nel

breve termine di dieci giorni fissato dalla legge per la conclusione

del procedimento, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10 e

24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

che, stando alla prospettazione del rimettente, l'effettivo

esercizio del diritto di difesa non può prescindere dall'effettivo

riconoscimento del diritto alla prova;

che tale diritto non sarebbe adeguatamente tutelato dalla

previsione di un termine di soli dieci giorni, anch'esso fissato

dalla legge, poiché sarebbe impossibile o, comunque, estremamente

difficile compiere, in un tempo così esiguo, qualsiasi attività

istruttoria finalizzata all'accertamento della legittimità del

decreto di espulsione;

che ulteriore vulnus al diritto alla prova (e,

conseguentemente, al diritto di difesa) deriverebbe sia dalla

impossibilità per il giudice di sospendere l'efficacia del decreto,

sia dalla automatica esecutività di esso, decorsi quindici giorni

dalla notifica;

che lo stesso tribunale, con altra ordinanza, ha censurato il

comma 8 della medesima norma, con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10,

24, 41 e 113 della Costituzione;

che il rimettente, anche in questo caso chiamato a decidere

il ricorso tardivamente proposto da un cittadino extracomunitario, ha

ritenuto di individuare, nella norma in esame, i profili di

illegittimità di seguito indicati;

che vi sarebbe contrasto con gli artt. 10, 24 e 113 della

Costituzione, a causa della eccessiva brevità del termine di cinque

giorni per la proposizione del ricorso, e vi sarebbe lesione degli

artt. 2, 3, 10, 24 e 41 per l'irragionevole discriminazione degli

extracomunitari che svolgono regolarmente un'attività lavorativa,

dipendente o autonoma, e sono in possesso di un permesso di soggiorno

scaduto, ma non rinnovato, rispetto agli extracomunitari illegalmente

entrati in Italia;

che, a questo riguardo, il giudice a quo osserva che il

legislatore ha previsto, nel citato decreto legislativo n. 286,

termini assai brevi sia per l'impugnativa sia per la decisione, al

fine di garantire l'effettività dell'espulsione e tutelare, così,

la sicurezza pubblica;

che, tuttavia, siffatta esigenza di tutela, oggettivamente

ipotizzabile nei confronti di chi sia clandestinamente entrato nel

nostro Paese, non sussisterebbe per colui che, già titolare d'un

permesso di soggiorno, lo abbia lasciato scadere senza chiedere il

rinnovo;

che, pertanto, coloro i quali avevano ottenuto un permesso di

soggiorno per motivi di lavoro possono vantare un interesse

costituzionalmente protetto alla permanenza in Italia, sì che la

previsione del breve termine per l'impugnazione, anche per queste

categorie di soggetti, costituirebbe una "irrazionale compromissione"

del diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica;

che, inoltre, il lavoratore extracomunitario in possesso d'un

permesso di soggiorno scaduto, e non rinnovato, sarebbe

irragionevolmente discriminato rispetto all'extracomunitario (non

lavoratore) immigrato clandestinamente, in quanto la condizione del

lavoratore, maggiormente protetta, comporta un maggiore impegno

"istruttorio e deduttivo" sia per la parte, sia per il difensore;

che, infine, il tribunale di Bari invoca quale parametro

l'art. 10 della Costituzione, sotto i seguenti profili: per

violazione, data l'esiguità del termine di cinque giorni, del

principio sancito dall'art. 6, lettera b) della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva

con la legge 4 agosto 1955, n. 848, che impone agli Stati aderenti di

concedere allo straniero il tempo e le facilitazioni necessarie per

predisporre la propria difesa;

per lesione del principio contenuto nell'art. 13 della

suddetta Convenzione, ove si "prevede la possibilità di ricorsi

effettivi";

per violazione del Protocollo addizionale n. 4 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963,

ratificato e reso esecutivo con d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217;

che, in ordine alla rilevanza, l'opposizione si presenterebbe

fondata e che tuttavia, essendo il ricorso tardivamente proposto,

soltanto qualora si fosse ritenuto costituzionalmente illegittimo il

termine di cinque giorni per l'opposizione il tribunale avrebbe

potuto affrontare l'esame del merito;

che in entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del

Consiglio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato,

eccependo, con riferimento alla prima delle questioni indicate, che

sia il termine di cinque giorni per l'impugnazione, sia quello di

dieci giorni per la decisione non sarebbero termini perentori, ma

ordinatori, sì che la loro inosservanza non comporterebbe "alcuna

conseguenza";

che, con riguardo alla seconda questione, l'Avvocatura dello

Stato ne ha sostenuto l'infondatezza, perché la fissazione di

termini per qualsiasi impugnazione rientrerebbe nella

discrezionalità del legislatore.

Considerato che le due questioni hanno a oggetto la medesima

norma e debbono essere decise con unico provvedimento;

che si deve preliminarmente ribadire - contrariamente a

quanto osserva l'Avvocatura dello Stato - che i termini previsti

dall'art. 13, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998

sono perentori, come si desume, per il primo, dalla sua natura di

termine processuale preordinato all'esercizio del diritto di

impugnazione (sentenza n. 232 del 1985) e, per il secondo,

dall'inciso "in ogni caso" contenuto nel comma 9;

che, con riferimento alla questione di cui all'ordinanza

n. 658 del 1999, si deve ricordare come, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, la congruità di un termine debba

essere valutata comparando l'interesse di chi sia gravato dall'onere

di rispettarlo con quello, generale, al sollecito compimento

dell'atto processuale per il quale esso è fissato dalla legge

(sentenze nn. 161 del 2000; 138 del 1975; 10 del 1970; 93 del 1962);

che, alla luce di tali principi, il termine di dieci giorni

stabilito dall'art. 13, comma 9, per la definizione del giudizio di

opposizione al decreto prefettizio di espulsione non è incongruo,

poiché la necessità di una sollecita definizione del procedimento

di impugnazione risponde all'interesse generale di un efficace

controllo dell'immigrazione da Paesi extracomunitari (sentenza n. 161

del 2000);

che l'asserita impossibilità di assumere informazioni o

disporre un accertamento medico legale nel termine di dieci giorni

costituisce una difficoltà di mero fatto, inidonea a determinare un

vulnus di costituzionalità e che, comunque, nel caso di sussistenza

di oggettivi impedimenti non è inibito al giudice individuare gli

strumenti di cui avvalersi, fra quelli previsti dall'ordinamento, per

sospendere l'efficacia del decreto impugnato (ancora sentenza n. 161

del 2000);

che la questione sollevata con l'ordinanza n. 658 è,

pertanto, manifestamente infondata;

che è del pari manifestamente infondato l'analogo dubbio di

legittimità di cui all'ordinanza n. 693 del 1999;

che, con riferimento alla irrazionale disparità di

trattamento fra i cittadini extracomunitari in possesso d'un permesso

di soggiorno scaduto e non rinnovato e quelli privi di esso, non è

violato alcuno dei parametri costituzionali invocati (art. 2, 3, 24 e

41 della Costituzione), non essendo condivisibile l'assunto dal quale

muove il rimettente, secondo cui l'espulsione sarebbe prevista

dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 286 al solo fine di

tutelare la sicurezza pubblica: esigenza, questa, che non

sussisterebbe per i lavoratori extracomunitari in possesso di un

permesso di soggiorno scaduto;

che, al contrario, soltanto l'espulsione disposta dal

Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 13, comma 1, ha il precipuo

fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, mentre

negli altri casi l'espulsione amministrativa (art. 13, comma 2) è

preordinata ad assicurare una razionale gestione dei flussi di

immigrazione nel nostro Paese; e che pertanto, tale essendo la ratio

della norma, non è implausibile l'equiparazione operata dal

legislatore (art. 13, comma 2, lettere a) e b) del decreto

legislativo n. 286) fra stranieri privi di permesso, per non averlo

mai ottenuto, e stranieri il cui permesso sia scaduto senza essere

rinnovato;

che non sussiste, altresì, il lamentato contrasto con

l'art. 10 della Costituzione, giacché il procedimento di cui

all'art. 13 ha a oggetto la legittimità del provvedimento di

espulsione - che di norma non richiede lo svolgimento di indagini

particolari - onde il termine di cinque giorni per il reclamo non è

irrazionalmente breve, né si pone in contrasto con il disposto

dell'art. 6, comma 3, lettera b) della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

che è fuori luogo, infine, il richiamo al citato Protocollo

addizionale, il cui art. 2, comma 1, riconosce il diritto di

soggiorno e circolazione sul territorio dello Stato soltanto a chi vi

si trovi "regolarmente".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 8 e 9, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni

dello straniero), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 4,

10, 24, 41 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Bari con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:485 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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