Art. 34 — Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32) Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validita' temporale:

  • a)gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
  • b)gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
  • b-bis)i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non puo' essere inferiore ((a euro 2.000 annui)). L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo' essere altresi' richiesta:
  • a)dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
  • b)dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3. (( Il contributo non e' in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b))). Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico. ((6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente)) Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

Testo vigente dal 1 gennaio 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 97/2026

    Questione infondata
    5 giugno 2026

    La condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale, basandosi la salvaguardia dei suoi diritti sulla garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute. Analoghi principi, rivolti alla tutela delle persone più fragili, ispirano anche disposizioni eurounitarie e internazionali. Pertanto, il legislatore è tenuto all’adozione di interventi di sostegno delle persone che, in quanto disabili, si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità non potendo, invece, disporre trattamenti peggiorativi. (Precedenti: S. 197/2025 - mass. 47105; S. 3/2025 - mass. 46572; S. 42/2024 - mass. 46039; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 251/2008)(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 13 CSE, 4 e 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurato, in via principale, nella parte in cui non prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN in favore dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia; nonché, in via subordinata, nella parte in cui prevede che i medesimi cittadini siano tenuti a pagare, al fine dell’iscrizione volontaria al SSN, una somma comunque non inferiore a euro 2.000 annui, anziché commisurata al reddito effettivo. È possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile. Tale interpretazione, infatti, è in linea sia con la tutela delle persone con disabilità sia con l’impossibilità che il legislatore disponga, nei loro confronti, trattamenti peggiorativi. In questa prospettiva, l’omessa previsione del permesso di soggiorno per residenza elettiva, derivante da conversione, tra quelli che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi della disposizione censurata, non va letta come un’esclusione consapevole da parte del legislatore. Ciò in ragione sia di una considerazione sistematica dell’ordinamento – non essendo previsti, al momento dell’adozione della disposizione, né il permesso per residenza elettiva né la conversione in quest’ultimo degli altri permessi di soggiorno – sia della sua evoluzione, convergendo i principi costituzionali, unionali e internazionali sull’imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili).

    Art. 34 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2018 al 1 gennaio 2024. 7 parole tolte, 97 parole aggiunte in 2 capoversi.

… Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non puo' essere inferiore tolto: al contributo minimo previsto dalle norme vigenti aggiunto: a euro 2.000 annui. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo' essere altresi' richiesta:

… e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3. Il contributo aggiunto: non e' in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b). Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico. aggiunto: 6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art34 · fonte del testo

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