Art. 21 d.P.R. 633/1972 — Fatturazione delle operazioni

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Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

  • 1)ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
  • 2)natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
  • 3)corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
  • 4)valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • 5)aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione. ((La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera i), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma)). 27 Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo. 20
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897

27

Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1980 al 1 gennaio 1982

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 21 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14097/2026

    13 maggio 2026

    In tema di IVA, la non detraibilità dell'imposta in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti - che costituisce un'eccezione al principio di neutralità - si fonda sul rilievo che essa è versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento del tributo, in quanto la fattura è emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti".

    Art. 21 d.P.R. 633/1972 · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di maggio 2026, p. 241 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9803/2026

    16 aprile 2026

    In ipotesi di operazioni inesistenti e alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della CGUE del 10 luglio 2025, in causa C-276/24, Konreo v.o.s., il rimedio dell'indetraibilità dell'IVA da parte del cessionario, previsto dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 concorre e si cumula con il diverso ed autonomo rimedio della responsabilità solidale del medesimo cessionario per l'IVA non versata dal cedente, di cui all'art. 60-bis del medesimo decreto, senza che si configuri una violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell'imposta, trattandosi di due rimedi distinti che tutelano il diritto dello Stato a non subire le conseguenze pregiudizievoli della frode IVA e volti, da un lato, a evitare il danno conseguente alla detrazione dell'imposta afferente all'utilizzazione di fatture inesistenti da parte del cessionario e, dall'altro, a conseguire esattamente la differente imposta non versata dal cedente.

    Art. 21 d.P.R. 633/1972 · Art. 60-bis d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 397 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8703/2026

    8 aprile 2026

    La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.

    Art. 21 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 384 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2787/2026

    8 febbraio 2026

    In tema di variazione in diminuzione dell'IVA per sopravvenuta declaratoria giudiziale di nullità del contratto, l'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato - congiuntamente agli artt. 19 e 21, comma 7, del medesimo d.P.R. - nel senso che la registrazione della variazione deve intervenire al più tardi entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il relativo presupposto, e che l'inosservanza del termine da parte del prestatore del servizio o del cedente del bene non può essere considerata una violazione meramente formale.

    Art. 21 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di febbraio 2026, p. 121 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

19 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 21 aprile 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 6 mesi
  3. 30 giugno 2019 — 21 aprile 2026per 7 anni
  4. 24 ottobre 2018 — 30 giugno 2019per 8 mesi
  5. 1 gennaio 2016 — 24 ottobre 2018per 3 anni
  6. 22 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2013 — 22 ottobre 2015per 3 anni
  8. 20 febbraio 2010 — 1 gennaio 2013per 3 anni
  9. 29 febbraio 2004 — 20 febbraio 2010per 6 anni
  10. 9 aprile 1998 — 29 febbraio 2004per 6 anni
  11. 30 settembre 1997 — 9 aprile 1998per 6 mesi
  12. 1 gennaio 1983 — 30 settembre 1997per 15 anni
  13. 1 gennaio 1982 — 1 gennaio 1983per un anno
  14. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  15. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  16. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  17. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  18. 21 agosto 1974 — 29 dicembre 1974per 4 mesi
  19. 11 novembre 1972 — 21 agosto 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1979 al 31 dicembre 1980. 15 parole aggiunte.

… la cessione o la prestazione. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni aggiunto: non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera i), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, … fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione aggiunto: non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma. Se viene emessa fattura …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897

    Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art21 · fonte del testo

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