Art. 23 d.P.R. 633/1972 — Registrazione delle fatture

((Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.)) Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. 57a 57b Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa ed, eventualmente, la relativa norma. 144 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354

3

con decorrenza dal 1 novembre 1974

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le modifiche al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 novembre 1974.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.M. 11 agosto 1975

8a

Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono".

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133

57a

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994".

57b

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994, n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994".

L. 24 dicembre 2012, n. 228

144

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

Testo vigente dal 24 ottobre 2018 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 24 ottobre 2018 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 1 gennaio 2013 — 24 ottobre 2018per 6 anni
  4. 20 febbraio 2010 — 1 gennaio 2013per 3 anni
  5. 30 settembre 1997 — 20 febbraio 2010per 12 anni
  6. 21 febbraio 1997 — 30 settembre 1997per 7 mesi
  7. 24 marzo 1995 — 21 febbraio 1997per un anno
  8. 24 maggio 1994 — 24 marzo 1995per 10 mesi
  9. 1 marzo 1994 — 24 maggio 1994per 3 mesi
  10. 1 febbraio 1979 — 1 marzo 1994per 15 anni
  11. 6 settembre 1975 — 1 febbraio 1979per 3 anni
  12. 29 dicembre 1974 — 6 settembre 1975per 8 mesi
  13. 21 agosto 1974 — 29 dicembre 1974per 4 mesi
  14. 11 novembre 1972 — 21 agosto 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 24 ottobre 2018. 23 parole tolte, 35 parole aggiunte.

Il contribuente deve annotare tolto: entro quindici giorni aggiunto: in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazioneaggiunto: , entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento tolto: alla data della loro emissione, in apposito registro aggiunto: allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, tolto: a), c) e d), devono essere aggiunto: lettera b), sono registrate entro il tolto: termine aggiunto: giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al tolto: mese di effettuazione delle operazioni aggiunto: medesimo mese. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art23 · fonte del testo

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