Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1](articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. 2. Per le operazioni per le quali non e' prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura e' emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nell'articolo 109, comma 2. 3. La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo. 4. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3. 5. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito negli articoli 2751-bis, primo comma, numero 2), e 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art55 · fonte del testo

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