Art. 32 d.P.R. 633/1972 — Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione

I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a ((quattrocentomila euro)) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero ((a settecentomila euro)) per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di ((settecentomila euro)) relativamente a tutte le attivita' esercitate. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Testo vigente dal 29 aprile 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 328/1987

    Questione infondata
    22 ottobre 1987

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, come convertito nella l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della C…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 32 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 29 aprile 2012 — 1 gennaio 2027in vigoreper 14 anni
  3. 28 giugno 2001 — 29 aprile 2012per 11 anni
  4. 25 marzo 1993 — 28 giugno 2001per 8 anni
  5. 1 gennaio 1992 — 25 marzo 1993per un anno
  6. 30 aprile 1989 — 1 gennaio 1992per 3 anni
  7. 1 marzo 1980 — 30 aprile 1989per 9 anni
  8. 11 dicembre 1977 — 1 marzo 1980per 2 anni
  9. 1 gennaio 1977 — 11 dicembre 1977per 11 mesi
  10. 29 dicembre 1974 — 1 gennaio 1977per 2 anni
  11. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2001 al 29 aprile 2012. 10 parole tolte, 7 parole aggiunte.

I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a tolto: lire seicento milioni aggiunto: quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero tolto: di lire un miliardo aggiunto: a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono adempiere gli obblighi di … attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di tolto: lire seicento milioni aggiunto: settecentomila euro relativamente a tutte le attivita' esercitate. Le operazioni devono essere descritte, con le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari