Art. 7-bis d.P.R. 633/1972 — Territorialità - Cessioni di beni

Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunita', si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e' ivi situato. ((Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento)) si considerano effettuate nel territorio dello Stato: 139

  • a)quando il cessionario e' un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attivita' in relazione all'acquisto ((di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo)) e' costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e' trascurabile; 139
  • b)quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalita' o parte dei beni non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia. 129
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18

129

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

L. 15 dicembre 2011, n. 217

139

La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 17 gennaio 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2010 al 17 gennaio 2012. 12 parole tolte, 41 parole aggiunte in 2 capoversi.

… nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e' ivi situato. tolto: 3. Le cessioni di gas tolto: mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e aggiunto: attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica aggiunto: e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando il cessionario e' un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attivita' in relazione all'acquisto di gas tolto: e di elettricita'aggiunto: , di energia elettrica, di calore o di freddo e' costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e' trascurabile;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 dicembre 2011, n. 217

    La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art7bis · fonte del testo

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