Art. 20 — Decadenza e prescrizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 2010 al 31 luglio 2010. Leggi il testo vigente →

L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno succcessivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 1 4 Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido il termine e' prorogato di un anno. 1 Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. 11

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

1

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99

4

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente."

11

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 12, comma 2-ter) che "Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati".

Testo in vigore dal 28 febbraio 2010 al 31 luglio 2010

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 2000 al 28 febbraio 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 12, comma 2-ter) che "Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art20 · fonte del testo

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