Art. 20 — Decadenza e prescrizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1998 al 16 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, il termine e' prorogato di un anno. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1998 al 16 luglio 1998

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art20 · fonte del testo

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