Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni
[2](articolo 16-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)
[3]1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 18, relativo alle violazioni di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, e all'articolo 36, commi 6, 9 e 10, e' notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente. 2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 18, comma 7, e' ridotto alla meta'.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
