In tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l'ufficio delle entrate proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata ai primi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto.
Anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare sulla base dell'estratto di ruolo, fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva ex art. 88 dello stesso d.P.R., è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole previste per l'impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento o di addebito, così da poter chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.
L'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che non abbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame della questione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a una domanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025.
La mera titolarità di una pensione INPS, in assenza di una sospensione dell'erogazione o della minaccia di una sua sospensione, non è sufficiente ad integrare l'interesse qualificato alla diretta impugnazione della cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo - prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - perché, per regola generale, l'interesse ad agire deve essere caratterizzato da attualità.
In tema di riscossione coattiva, l'allegazione della mera titolarità di una pensione INPS non integra di per sé la condizione dell'azione richiesta dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'impugnazione diretta della cartella di pagamento conosciuta tramite estratto di ruolo, poiché l'attore ha l'onere di provare la sussistenza di un interesse ad agire qualificato (e, cioè, uno specifico pregiudizio) che, in base a regole generali, dev'essere dotato del requisito dell'attualità.
In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata).
In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.
In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).
L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata.
In tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024) e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall'amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all'oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l'amministrazione resistente. (Principio applicato in controversia in cui il giudice di primo grado non aveva esaminato l'eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuente e si era pronunciato nel merito, ma l'amministrazione non aveva proposto appello sul punto).
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sentenza n. 160/2026
Questione infondata
6 ottobre 2026
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come aggiunto dall'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella…
Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 241 Testo unico versamenti e di riscossione · Art. 77 cost. · Art. 117 cost.
È dichiarata la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Giudice di pace di Milano, sez. prima civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost. – dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come conv., il quale prevede che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Il rimettente ha omesso di indicare le concrete modalità utilizzate per la notificazione delle cartelle esattoriali (aventi ad oggetto, nella specie, sanzioni per violazioni del codice della strada) e se le notificazioni fossero state o meno regolarmente effettuate, così impedendo la verifica dell’effettiva applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo. Va peraltro ribadito «il pressante auspicio», già formulato nella sentenza n. 190 del 2023, che il Governo dia attuazione alla delega conferitagli con la legge n. 111 del 2023, anche al fine di superare la grave vulnerabilità ed inefficienza del sistema delle notifiche. (Precedenti: S. 190/2023 - mass. 45782, 45784; S. 28/2022 - mass. 44614; S. 114/2021- mass. 43914; S. 254/2020 - mass. 43014).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza a causa della descrizione insufficiente della fattispecie concreta, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Napoli in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost., dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, il quale – disponendo che il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto –, innalza la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella. Il rimettente si è limitato ad allegare, in modo del tutto generico e avulso dai fatti di causa, che la questione assume grande rilievo sia per il cospicuo contenzioso pendente sia per la soluzione poco condivisibile suggerita dalla pronuncia della Cassazione a sez. unite n. 26283 del 2022 in ordine alla efficacia retroattiva di una norma, senza fornire alcun chiarimento sull’effettiva validità o meno delle notifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate-riscossione (ADER). Al contrario, ai fini della valutazione sulla rilevanza, il rimettente avrebbe dovuto indicare con precisione la tipologia dell’atto impositivo e soprattutto le concrete modalità utilizzate per la sua notificazione, chiarendo se la stessa fosse stata o meno regolarmente effettuata. (Precedenti: S. 28/2022 – mass. 44614; S. 114/2021 – mass. 43914; S. 254/2020 – mass. 43014).
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2024 al 1 gennaio 2027. 348 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo. 4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
tolto: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
tolto: b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
tolto: c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
tolto: d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
tolto: e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
tolto: f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art12 · fonte del testo
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