Art. 69 — Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attivita' di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonche' i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciscun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

  • a)elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
  • b)elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalita' per la formazione degli elenchi di cui al comma 4. ((Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648)). ((6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore)) Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.

Testo vigente dal 22 agosto 2008 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1992 al 22 agosto 2008. 14 parole tolte, 129 parole aggiunte.

… cui al comma 4. Gli elenchi sono depositati per la durata di un annotolto: , ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposteaggiunto: , sia presso i tolto: comuni interessati. Per la consultazione aggiunto: Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. tolto: 7. aggiunto: 6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematiciaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art69 · fonte del testo

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