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Miscellanea
Per l'esecuzione della Convenzione postale fra l'Italia, la Confederazione della Germania del Nord, la Baviera, il Wurtemberg ed il Baden
Legge 1 aprile 1869, n. 4985
- Aggiornato al
- 15 aprile 1869
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA A tutti…
- Art. 2Il cambio dei pieghi chiusi fra le Amministrazioni postali delle Alte Parti contraenti…
- Art. 3Le spese di transito dei pieghi attraverso il territorio delle Amministrazioni postali…
- Art. 4I dispacci cambiati fra le Amministrazioni delle Alte Parti contraenti si comporranno: di…
- Art. 5La francatura delle lettere ordinarie, cioe' non raccomandate, e' facoltativa. La…
- Art. 6La tassa delle lettere semplici cambiate fra l'Italia da una parte, e la Confederazione…
- Art. 7La tassa di francatura dei giornali e delle stampe e' fissata: Per gli oggetti spediti…
- Art. 8I campioni di merci saranno soggetti alla tassa dei giornali e delle stampe, sia che…
- Art. 9E'ammessa la spedizione di lettere, giornali, stampe e campioni di merci raccomandati…
- Art. 10Quando il montare dei francobolli adoperati per una lettera o per altro oggetto sara'…
- Art. 11Il prodotto delle tasse riscosse, in virtu' degli articoli 6, 7 e 8, sulle lettere, sui…
- Art. 12L'Amministrazione delle poste d'Italia da una parte, e quelle degli Stati germanici…
- Art. 13Le Amministrazioni postali delle Parti contraenti potranno reciprocamente trasmettersi…
- Art. 14Il Governo del Regno d'Italia si obbliga di far trasportare nel proprio territorio i…
- Art. 15Reciprocamente, la Confederazione germanica del Nord, la Baviera, il Wurtemberg ed il…
- Art. 16Il peso delle corrispondenze di ogni genere cadute in rifiuto, mal dirette o rivoltate…
- Art. 17Per eccezione al disposto dell'articolo 7, i giornali, le gazzette e le opere periodiche…
- Art. 18Le corrispondenze cambiate fra i Sovrani delle Parti contraenti e i Membri delle loro…
- Art. 19Le Amministrazioni delle poste delle Parti contraenti non ammetteranno nei pieghi…
- Art. 20Le corrispondenze internazionali saranno computate e rimesse, per quanto possibile, in…
- Art. 21L'Amministrazione delle poste italiane e le Amministrazioni delle poste degli Stati…
- Art. 22Le Amministrazioni delle poste delle Parti contraenti stabiliranno per mezzo di un…
- Art. 23Le disposizioni della presente Convenzione, per quanto concerne le poste della…
- Art. 24La presente Convenzione avra' effetto a cominciare dal 1° aprile prossimo. Essa rimarra'…
