[1]Quando il montare dei francobolli adoperati per una lettera o per altro oggetto sara' inferiore alla tassa di francatura, la lettera o l'oggetto verranno considerati come lettere non franche, e tassati come tali tenendo conto del valore dei francobolli adoperati.
[2]Il rifiuto di pagare la tassa supplementare sara' considerato come rifiuto dell'oggetto tassato.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
