[1]La presente Convenzione avra' effetto a cominciare dal 1° aprile prossimo.
[2]Essa rimarra' obbligatoria, d'anno in anno, infino a tanto che per parte dell'Italia, ovvero per parte della Confederazione germanica del Nord, della Baviera, del Wurtemberg o del Baden, di comune accordo non venga disdetta con preavviso di sei mesi.
[3]La Convenzione sara' ratificata, e le ratifiche saranno cambiate in Berlino al piu' presto possibile.
[4]In fede di che i Plenipotenziari hanno firmata la presente Convenzione, e vi hanno apposto i suggelli delle proprie armi.
[5]Fatto a Berlino addi' dieci novembre milleottocento sessant'otto.
[6](L. S.) Launay. (L. S.) Phillsborn. (L. S.) Stephan. (L. S.) Pailler. (L. S.) Von Spitzemberg. (L. S.) Augusto Hofacher. (L. S.) Zimmer. (L. S.) Hess.
[7]Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.
[8]In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.
[9]Dato a Firenze addi' quattordici del mese di febbraio, l'anno del Signore mille ottocento sessantanove, vigesimoprimo del Nostro Regno.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Per parte di Sua Maesta' il Re
[12]Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri L. F. MENABREA.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
