[1]Le Amministrazioni postali delle Parti contraenti potranno reciprocamente trasmettersi sciolte lettere, giornali, stampe e campioni originari o a destino dei paesi esteri, ai quali le Amministrazioni medesime servono di mediazione.
[2]Le Amministrazioni stesse regoleranno di comune accordo le condizioni dello scambio, in conformita' dell'art. 11 della presente Convenzione, per quanto concerne il transito italiano e germanico, ed in dipendenza delle rispettive stipulazioni cogli Stati esteri, a cui le Amministrazioni predette servono d'intermediario.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
