[1]I campioni di merci saranno soggetti alla tassa dei giornali e delle stampe, sia che vengano spediti isolatamente, sia che gli uni e gli altri vengano riuniti in un solo e medesimo invio.

[2]I campioni non dovranno aver valore venale; saranno posti sotto fascia o in modo a non lasciar dubbio sulla loro natura, e non potranno portare altri scritti a mano, tranne l'indirizzo, la firma del mittente, un marchio di fabbrica o di commercio, e numeri d'ordine e di prezzo.

[3]I campioni che non fossero francati, ovvero che non riunissero le condizioni sopraccennate, saranno considerati come lettere non franche e tassati in conseguenza, fatta deduzione del valore dei francobolli apposti su di essi.

Testo vigente dal 15 aprile 1869

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1869-04-01;4985~art8 · fonte del testo

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