[1]I campioni di merci saranno soggetti alla tassa dei giornali e delle stampe, sia che vengano spediti isolatamente, sia che gli uni e gli altri vengano riuniti in un solo e medesimo invio.
[2]I campioni non dovranno aver valore venale; saranno posti sotto fascia o in modo a non lasciar dubbio sulla loro natura, e non potranno portare altri scritti a mano, tranne l'indirizzo, la firma del mittente, un marchio di fabbrica o di commercio, e numeri d'ordine e di prezzo.
[3]I campioni che non fossero francati, ovvero che non riunissero le condizioni sopraccennate, saranno considerati come lettere non franche e tassati in conseguenza, fatta deduzione del valore dei francobolli apposti su di essi.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
