[1]Reciprocamente, la Confederazione germanica del Nord, la Baviera, il Wurtemberg ed il Baden si obbligano di far trasportare sui rispettivi territori i pieghi chiusi che saranno cambiati fra gli Uffizi italiani e quelli della Gran Bretagna ed Irlanda, dei Paesi Bassi, del Belgio, della Russia, della Svezia e degli Stati d'America.
[2]Per questo transito l'Amministrazione italiana paghera' all'Amministrazione germanica che lo eseguisce:
[3]25 centesimi per ogni 30 grammi di lettere, peso netto, e
[4]80 centesimi per ogni chilogramma di giornali, stampe e campioni, pure peso netto.
[5]Pel transito attraverso il territorio austriaco dei pieghi chiusi dell'Italia per i paesi esteri sopra menzionati, sara' chiesta l'adesione del Governo austriaco mediante i buoni uffizi delle Amministrazioni postali germaniche. In seguito di tale adesione non sara' dovuto, per siffatto transito, alcun altro diritto supplementare oltre quello fissato dal presente articolo.
[6]La concessione all'Italia del transito in piego chiuso attraverso il territorio germanico, pei paesi non menzionati qui sopra, dipendera' dai risultati della revisione di altri Trattati postali della Germania.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
