[1]Le Amministrazioni delle poste delle Parti contraenti stabiliranno per mezzo di un Regolamento le misure di ordine per l'eseguimento della presente Convenzione, e si porranno specialmente d'accordo sui seguenti punti:
[2]1° Designazione degli Uffizi che eseguiranno il cambio dei pieghi chiusi;
[3]2° Dettagli del servizio;
[4]3° Forma e norme dei conti;
[5]4° Condizioni relative al cambio dei giornali, delle stampe e dei campioni;
[6]5° Condizioni particolari pel transito delle lettere sciolte;
[7]6° Disposizioni relative all'invio delle lettere rifiutate o rivoltate ad altro destino;
[8]7° Liquidazione dei conti e ragguaglio delle monete nel servizio dei vaglia.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
