[1]Il Governo del Regno d'Italia si obbliga di far trasportare nel proprio territorio i pieghi chiusi, che saranno cambiati fra gli Uffizi della Confederazione germanica del Nord, di Baviera, del Wurtemberg e di Baden coi paesi esteri, a cui l'Italia serve o potra' servire di mediazione, e cogli Uffizi ed Agenzie postali germaniche in quei paesi.
[2]L'Amministrazione postale germanica interessata paghera' per questo transito all'Amministrazione italiana:
[3]25 centesimi per ogni 30 grammi di lettere, peso netto, e
[4]80 centesimi per ogni chilogramma di giornali, stampe e campioni di merci, pure peso netto.
[5]Rispetto al trasporto dei pieghi chiusi, per mezzo dei servizi postali marittimi italiani, il Governo del Regno d'Italia si obbliga di accordare ai Governi della Germania il trattamento della Nazione piu' favorita.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
