[1]L'Amministrazione delle poste italiane e le Amministrazioni delle poste degli Stati germanici compileranno, in fine di ogni trimestre, i conti generali del cambio delle corrispondenze e del transito dei pieghi chiusi.
[2]Nella liquidazione, 12 centesimi e mezzo saranno ragguagliati ad 1 groschen d'argento ed a 3 kreutzer e mezzo.
[3]I conti, dopo essere stati concordati fra le Amministrazioni interessate, saranno saldati immediatamente nelle specie metalliche in uso nel paese ove ha luogo il pagamento.
[4]Ogni spesa per tali pagamenti rimarra' a carico dell'Amministrazione debitrice.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
