[1]Le spese di transito dei pieghi attraverso il territorio delle Amministrazioni postali dell'Austria, della Francia e del Belgio saranno sostenute in parti eguali dall'Amministrazione delle poste d'Italia e da quella delle Amministrazioni postali germaniche, con cui ha luogo il cambio dei pieghi medesimi.
[2]Tuttavia l'intiero prezzo di transito sara' pagato da quella delle Amministrazioni interessate, che avra' ottenuto condizioni piu' favorevoli dalle Amministrazioni intermedie dell'Austria, della Francia e del Belgio, e sara' rimborsata della meta' di tale spesa dall'altra Amministrazione.
[3]La spesa del transito a traverso il territorio svizzero rimane interamente a carico dell'Amministrazione italiana.
[4]Reciprocamente, le Amministrazioni dei paesi germanici si obbligano di prendere le misure atte ad assicurare alle corrispondenze internazionali contenute nei pieghi chiusi, cambiati fra l'Italia ed i paesi germanici, il transito attraverso i paesi medesimi senza spesa alcuna per l'Amministrazione italiana. Si impegnano inoltre a provvedere perche' l'Amministrazione italiana possa partecipare alle riduzioni ed alle franchigie che le Amministrazioni germaniche hanno ottenuto dall'Amministrazione austriaca rispetto ai prezzi del transito attraverso il territorio austriaco.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
