[1]Per eccezione al disposto dell'articolo 7, i giornali, le gazzette e le opere periodiche pubblicate in Italia, che verranno dagli editori medesimi dirette ad alcuno degli Uffizi postali della Confederazione germanica del Nord, della Baviera, del Wurtemberg e del Baden, saranno francati soltanto fino alla frontiera di uscita d'Italia, e non saranno in questo caso soggetti ad altra tassa, tranne a quella di francatura fissata per gli oggetti stessi circolanti nell'interno del Regno d'Italia.
[2]Similmente i giornali, le gazzette e le opere periodiche spedite dalla Germania in Italia, in virtu' di associazioni fatte dagli Uffizi postali germanici, non saranno passibili in Italia che della sola tassa territoriale interna.
[3]Le spese del transito di questi oggetti attraverso i territori dell'Austria, della Svizzera, della Francia e del Belgio resteranno a carico esclusivo dell'Amministrazione germanica rispettiva.
[4]Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non limitano il diritto che potranno avere i Governi delle Parti contraenti di non effettuare, nei rispettivi territori, il trasporto e la distribuzione dei giornali e delle stampe, rispetto ai quali non fossero osservate le Leggi ed i Decreti relativi alla loro pubblicazione e circolazione.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
