[1]La tassa delle lettere semplici cambiate fra l'Italia da una parte, e la Confederazione germanica del Nord, la Baviera, il Wurtemberg ed il Baden d'altra parte, e' fissata:
[2]Per le lettere francate a destino d'Italia, a 3 groschen o 10 kreutzer;
[3]Per le lettere francate provenienti dall'Italia, a 40 centesimi;
[4]Per le lettere non francate a destinazione d'Italia, a 60 centesimi;
[5]Per le lettere non francate provenienti dall'Italia, a 5 groschen o 18 kreutzer.
[6]Saranno considerate come semplici le lettere che non superano il peso di 15 grammi; al di la' di questo peso si aggiungera' un porto per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi. Le Amministrazioni postali rispettive avranno tuttavia la facolta' di estendere la progressione sovraccennata, quando di comune accordo lo ravvisassero opportuno.
[7]Qualora la tassa delle lettere fra l'Italia e l'Austria venisse ridotta in conformita' delle disposizioni del Protocollo finale annesso alla Convenzione postale del 23 aprile 1867, le Amministrazioni delle poste dell'Italia e degli Stati germanici saranno autorizzate ad estendere di comune accordo la riduzione medesima alle rispettive corrispondenze internazionali.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
