[1]Le disposizioni della presente Convenzione, per quanto concerne le poste della Confederazione germanica del Nord, sono pure interamente applicabili agli Uffizi postali dei Distretti dell'Assia Granducale, non appartenenti alla Confederazione germanica del Nord.
[2]Le disposizioni medesime sono pure applicabili alle corrispondenze fra l'Italia e il Granducato di Lucemburgo, ogni qualvolta il cambio di tali corrispondenze verra' fatto col mezzo delle poste degli Stati germanici.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
