[1]Il cambio dei pieghi chiusi fra le Amministrazioni postali delle Alte Parti contraenti potra' aver luogo per le vie sotto designate, cioe':
- a)Via d'Austria;
- b)Via di Svizzera;
- c)Via di Francia, ed occorrendo via del Belgio.
[2]I pieghi saranno sempre spediti per la via piu' celere, ma l'Amministrazione speditrice potra' scegliere quella che giudica piu' conveniente, qualora piu' vie presentino eguale celerita'.
[3]Lo scambio dovra' sempre aver luogo in pieghi chiusi rispettivamente con ciascuna delle Amministrazioni interessate, tranne il caso in cui si ottenga maggiore celerita' rimettendo le corrispondenze sciolte ad un'Amministrazione intermedia, ovvero che le Amministrazioni d'origine e di destino giudichino, di comune accordo, opportuno di valersi di tale mediazione.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
