[1]Il prodotto delle tasse riscosse, in virtu' degli articoli 6, 7 e 8, sulle lettere, sui giornali, sulle stampe e sui campioni, sara' diviso in parti eguali fra l'Amministrazione delle poste d'Italia e l'Amministrazione delle poste dello Stato germanico, con cui ha avuto luogo lo scambio degli oggetti medesimi.
[2]Il prodotto dei diritti riscossi in virtu' dell'art. 9 rimarra' interamente acquisito all'Amministrazione speditrice.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
