[1]La tassa di francatura dei giornali e delle stampe e' fissata:
[2]Per gli oggetti spediti dall'Italia, a 5 centesimi;
[3]E per gli oggetti spediti dai paesi germanici, a 1/2 groschen o 2 kreutzer per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.
[4]Nell'appellazione di giornali e stampe s'intendono compresi i giornali, le gazzette, le opere periodiche, i libri anche rilegati, i fogli di musica, i cataloghi, gli annunzi, i prospetti, le incisioni, le litografie, le fotografie, le autografie, ed ogni altra riproduzione eseguita con mezzi meccanici e suscettiva di essere spedita per la posta.
[5]I giornali e le stampe dovranno essere posti sotto fascia od anche semplicemente piegati.
[6]E' vietato d'inserire alcun manoscritto o cifra o segno di sorta oltre l'indirizzo, la firma del mittente e la data con indicazione del luogo d'origine.
[7]Nei listini di cambio e nelle circolari e' permessa l'indicazione del prezzo delle mercanzie.
[8]Le bozze di stampa possono contenere le relative correzioni a mano, ed avere annesso il testo originale manoscritto.
[9]I giornali e le stampe che non fossero affrancati, o che non riunissero le condizioni d'invio sopradesignate, saranno considerati come lettere non franche e tassati in conseguenza, fatta deduzione del valore dei francobolli apposti.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
