[1]E'ammessa la spedizione di lettere, giornali, stampe e campioni di merci raccomandati mediante il pagamento, oltre la tassa ordinaria, di un diritto fisso di 2 groschen o 7 kreutzer per quelli spediti dai paesi germanici, e di 30 centesimi per quelli spediti dal Regno d'Italia.
[2]La tassa di francatura ed il diritto fisso degli oggetti raccomandati dovranno in tutti i casi essere pagati anticipatamente.
[3]Il mittente di un oggetto raccomandato potra' chiedere, nell'atto della consegna, che gli sia dato avviso del ricevimento dell'oggetto medesimo per parte del destinatario. In questo caso il mittente paghera' anticipatamente una tassa supplementare di 2 groschen o 7 kreutzer negli Stati germanici, e di 20 centesimi in Italia.
[4]La perdita di un oggetto raccomandato dara' luogo, per parte dell'Amministrazione postale sul territorio della quale la perdita e' avvenuta, al pagamento di una indennita' al mittente di 14 talleri o 24 1/2 fiorini negli Stati germanici, di 50 lire in Italia, eccettuato il caso di forza maggiore.
[5]Il reclamo relativo alla perdita di un oggetto raccomandato, e la domanda della relativa indennita', dovranno farsi entro sei mesi dalla data della consegna dell'oggetto stesso; trascorso questo termine, non si fara' piu' ragione al reclamo.
Testo vigente dal 15 aprile 1869
