Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 2020 al 15 agosto 2020. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 17 marzo 2020, n. 18
14Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che sino alla scadenza del termine di 60 giorni decorrenti dal 17/3/2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi del presente articolo.
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che sino alla scadenza del termine di cinque mesi decorrenti dal 17/3/2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi del presente articolo.
Testo in vigore dal 19 maggio 2020 al 15 agosto 2020
