Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1986 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma

primo, della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti

individuali), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1984 dalla

Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Nalin Adolfo contro

Insirilli Angelo, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 bis

dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con lettera raccomandata dell'1 agosto 1981 il Centro Studi

"Aleardo Aleardi" di Verona comunicava il licenziamento al Prof.

Insirilli Angelo e successivamente, su richiesta dell'interessato, ne

indicava, per iscritto, il motivo nell'avvenuto compimento, da parte di

quest'ultimo, del sessantacinquesimo anno di età.

Impugnato giudizialmente il licenziamento, l'Insirilli ne otteneva

l'annullamento ad opera del Pretore, che lo riteneva ingiustificato e

conseguentemente condannava il suddetto centro studi a reintegrare il

lavoratore nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno. Queste

statuizioni venivano confermate dal Tribunale di Verona, in grado di

appello.

Nel susseguente giudizio di Cassazione, l'adita Corte, con

ordinanza emessa il 27 marzo 1984 (R.O. n. 538/85), sollevava la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,

della legge 15 luglio 1966 n. 604, nel testo emendato con la sentenza

di questa Corte 14 luglio 1971 n. 174 e nella parte in cui, in

contrasto con gli artt. 3, 4 e 38 Cost., esclude, nei riguardi dei

prestatori di lavoro ultrasessantacinquenni, non pensionati né in

possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di

vecchiaia, l'applicabilità del divieto di licenziamento senza giusta

causa o giustificato motivo.

Osservava in particolare che:

a) contrariamente a quanto opinato dal giudice di appello, con la

menzionata sentenza n. 174/71 questa Corte non ha esteso alla suddetta

categoria di lavoratori anziani il divieto di licenziamento

ingiustificato, ma soltanto le garanzie di cui agli artt. 2 (forma

scritta del licenziamento e comunicazione, se richiesta, dei motivi) e

5 (assoggettamento del datore di lavoro all'onere della prova della

giusta causa o del giustificato motivo) della legge n. 604/66: e ciò

al fine di una più puntuale tutela di tali lavoratori rispetto

all'eventualità di licenziamenti determinati da motivi illeciti e

colpiti da nullità ai sensi dell'art. 4 della medesima legge,

applicabile, a differenza del cennato divieto di cui ai precedenti

artt. 1 e 3, anche a detti lavoratori;

b) l'effetto di questa parziale declaratoria di illegittimità

costituzionale implica, dunque, soltanto che, da un lato, il lavoratore

ultrasessantacinquenne ha diritto alla osservanza della ricordata

disciplina formale del licenziamento e, dall'altro lato, in caso di

impugnazione giudiziale di questo, proposta per asserita violazione

dell'art. 4 della legge n. 604 del 1966, il datore di lavoro è onerato

della prova indiretta contraria e cioè della dimostrazione della

effettiva sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo

eventualmente addotto: fermo restando, poi, che in caso di fallimento

di tale Frova non sarebbe dato ricavarne de iure la conseguenza della

sussistenza di un motivo illecito ex art. 4 cit., la cui dimostrazione

è onere, invero e pur sempre, del lavoratore, secondo i princìpi

generali, non diversamente dal caso in cui il datore di lavoro

nessun'altra giustificazione adduca se non quella dell'avvenuto

superamento del sessantacinquesimo anno;

c) di qui la rilevanza della proposta questione: nella fattispecie

l'impugnazione del licenziamento, concernente il solo aspetto della

carenza di giusta causa o di giustificato motivo, dovrebbe essere

respinta alla stregua degli esposti princìpi, pacifico essendo, per il

resto, che l'impugnante aveva superato l'età limite per l'applicazione

delle garanzie di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604/66, che era

impiegato alle dipendenze di un datore di lavoro con più di

trentacinque dipendenti e che non vi era questione di nullità ex art.

4 stessa legge: solo l'accoglimento della pregiudiziale questione di

costituzionalità potrebbe, perciò, condurre ad un diverso esito della

lite;

d) la non manifesta infondatezza della questione discende in primo

luogo dal rilievo che la norma censurata crea, soltanto alla stregua

dell'età e, pertanto, irragionevolmente una discriminazione fra

lavoratori che versano nella comune condizione di carenza del diritto

al trattamento pensionistico di vecchiaia: soltanto per taluni di essi,

invero, ed a cagione del solo superamento del sessantacinquesimo anno,

resta esclusa la applicabilità del divieto di licenziamento senza

giusta causa o giustificato motivo, accompagnandosi poi a siffatta

violazione del principio di uguaglianza anche quella del diritto al

lavoro sancito nell'art. 4 Cost., come ineluttabile conseguenza della

carenza di tutela della stabilità del posto di lavoro, implicata dal

superamento suddetto;

e) mentre l'esclusione di questa tutela nei confronti dei

lavoratori aventi diritto alla pensione di vecchiaia risponde ad una

ragionevole scelta del legislatore, poiché riguarda coloro che, in

caso di licenziamento, non rimangono "senza retribuzione e senza

trattamento di quiescenza" (sent. n. 174/ 71 cit.), non altrettanto

può dirsi per i lavoratori ultrasessantacinquenni privi di identico

diritto, poiché qui è proprio il difetto di tale presupposto che

induce a negare la ragionevolezza della estensione, anche a questi

ultimi, della medesima esclusione;

f) questa stessa Corte, inoltre, ha rilevato che la semplice

maggior probabilità che tali lavoratori siano inidonei al lavoro a

causa dell'età avanzata non può essere assunta a valida e sufficiente

giustificazione di un trattamento differenziato in loro pregiudizio. Ed

a tale considerazione va aggiunta l'altra che detta probabilità, ove

concretamente avveratasi, non precluderebbe al datore di lavoro, in

ipotesi tenuto all'osservanza del divieto de quo anche nei confronti di

lavoratori ultrasessantacinquenni, la possibilità di avviare opportuni

accertamenti al riguardo, nelle forme dell'art. 5 della legge n.

300/70, al fine di comminare un licenziamento per giustificato motivo;

g) infine, l'avere accomunato nell'identica esclusione della

operatività del divieto di licenziamento senza giusta causa o

giustificato motivo sia i lavoratori con diritto a pensione che quelli

ultrasessantacinquenni privi di tale diritto comporta ulteriori

discriminazioni in danno dei secondi perché comporta per loro

l'impossibilità di conseguire il suddetto trattamento di quiescenza,

con la correlata violazione anche dell'art. 38 Cost..

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata con la Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1985 n. 297 bis.

Nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - La Corte di Cassazione dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966 n.

604, nel testo emendato con la sentenza di questa Corte del 15 luglio

1971 n. 174, nella parte in cui esclude l'applicazione del divieto di

licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, ai lavoratori

che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e non siano

pensionati o non in possesso dei requisiti di legge per avere diritto

alla pensione di vecchiaia.

Ha osservato che, con la detta sentenza n. 174/71, questa Corte ha

esteso a tali lavoratori solo le garanzie di cui agli artt. 2 (cioè la

necessità della forma scritta del licenziamento e la comunicazione, se

richiesta, dei motivi) e 5 (onere della prova della giusta causa o del

giustificato motivo a carico del datore di lavoro) della citata legge

n. 604/66, al fine di una loro più puntuale tutela, nell'ipotesi di

licenziamenti determinati da motivi illeciti o da ragioni di credo

politico o fede religiosa, anziché il divieto più generale di cui

agli artt. 1 (necessità di giusta causa a fondamento del licenziamento

del prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o di un

giustificato motivo) e 3 (sussistenza di un giustificato motivo

determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali

del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività

produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento

di essa).

Ed ha riferito il sollevato dubbio di legittimità costituzionale

agli artt. 3, 4, 38 Cost. rilevando: a) che sussiste discriminazione

ingiustificata ed irrazionale tra lavoratori ultrasessantacinquenni che

hanno diritto alla pensione di vecchiaia e lavoratori che non l'hanno

ancora conseguito e sono perciò soggetti a licenziamento senza giusta

causa o giustificato motivo solo per avere raggiunto la detta età;

b) che si verifica violazione del diritto al lavoro perché i detti

lavoratori subiscono la perdita delle garanzie di stabilità del posto

di lavoro solo per la suddetta ragione;

c) che la sopravvenuta carenza di stabilità si risolve in una

remora all'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza da

parte di soggetti che ne sono ancora privi.

La Corte remittente ha aggiunto che la scelta del legislatore è

ragionevole quando cade su coloro che, in caso di licenziamento, non

restano senza retribuzione e senza trattamento di quiescenza (conforme

sent. Corte Cost. n. 174/71) ma non lo è quando cade su lavoratori che

sono licenziati solo per avere raggiunto i 65 anni di età, tanto più

che non è precluso al datore di lavoro di fare accertare, nelle forme

di cui all'art. 5 legge n. 300 del 1970, la sussistenza della loro

inidoneità alla continuazione della prestazione di lavoro, conseguente

al raggiungimento della detta età e concretante una giusta causa o un

giustificato motivo di recesso, mentre agli stessi lavoratori dovrebbe

essere garantito, in ogni caso, il conseguimento del trattamento di

quiescenza.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte, nella sentenza n. 174/71 con la quale ha dichiarato

la parziale illegittimità costituzionale della norma, ora di nuovo

denunciata, in una fattispecie relativa a lavoratori

ultrasessantacinquenni, licenziati per motivi politici, religiosi o

sindacali, senza la comunicazione scritta del licenziamento e senza

l'indicazione dei detti motivi, necessaria ai fini della contestazione

(artt. 2 e 5 della legge n. 604/66), ha formulato dei princìpi che

fondano anche la decisione della questione, ora sottoposta al suo

esame, la quale concerne la più generale ipotesi di lavoratori

licenziati solo per avere raggiunto il sessantacinquesimo anno d'età,

senza avere diritto a pensione o avere conseguito le condizioni

necessarie, previste dal legislatore per il conseguimento della

pensione di vecchiaia e l'applicabilità ad essi degli artt. 1 e 3

della legge n. 604/66.

La Corte ritenne allora, ed ora non ha ragione di non ribadire, che

non potevano essere considerati sullo stesso piano lavoratori che

fossero in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla

pensione di vecchiaia e lavoratori che avevano comunque superato il

sessantacinquesimo anno d'età senza diritto a pensione e che sarebbero

esposti alla perdita della retribuzione senza trattamento di quiescenza

per vecchiaia; che, oltre a sussistere disparità di trattamento tra le

due categorie di lavoratori, non risultava attuata in concreto, per la

seconda categoria, la tutela del diritto al lavoro nei modi e nei

limiti costituzionalmente garantiti.

Aggiunse che non ricorrevano particolari ragioni perché a quei

lavoratori venisse negato o non egualmente riconosciuto il diritto a

determinate garanzie; che non poteva essere desunta a valida e

sufficiente ragione del trattamento differenziato la semplice maggiore

probabilità che, in quanto anziani, quei lavoratori non si trovassero

nelle migliori condizioni per il normale dispiegamento delle energie

fisiche e psichiche in favore del datore di lavoro e che questi,

correlativamente, attraverso la loro collaborazione, non conseguisse il

regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali e di legge, oppure

il normale apporto all'esercizio dell'impresa.

3. - Le suddette ragioni trovano oggi un maggior fondamento perché

la durata della vita media si è prolungata, mentre l'introduzione

nelle fabbriche e, in genere, nelle imprese, di macchine di varie

specie ha reso il lavoro meno usurante.

Sicché devesi ritenere che non possono essere negate, per il solo

fatto dell'età, quelle cautele e quelle garanzie che sono informate al

rispetto della personalità umana e che costituiscono altresì indici

del valore spettante al lavoro nella moderna società.

Pertanto, anche al lavoratore anziano (cioè

ultrasessantacinquenne) va riconosciuta la medesima tutela che è

accordata agli altri lavoratori. Per essi non opera il recesso ad nutum

del datore di lavoro solo per il raggiungimento della detta età, ma il

loro licenziamento deve trovare ragione in una giusta causa o in un

giustificato motivo, dati gli artt. 1 e 3 della legge n. 604/66.

Inoltre, essi devono ricevere dal datore di lavoro la comunicazione

scritta del licenziamento con l'indicazione dei motivi, se richiesta

entro il termine di legge, mentre l'onere della prova della sussistenza

del motivo è a carico del datore di lavoro (artt. 2 e 5 legge n.

604/66).

L'inidoneità fisica, conseguente all'età, che impedisca la

continuazione della prestazione della sua opera a favore del datore di

lavoro in adempimento delle obbligazioni contrattuali o di legge o il

normale apporto all'esercizio dell'impresa può concretare un giusto

motivo del licenziamento del lavoratore ma essa non può essere solo

presunta per l'età (di oltre 65 anni) ma deve essere provata ed il

datore di lavoro può anche farla accertare con i mezzi e le modalità

di cui all'art. 5 della legge n. 300/70.

La Corte ribadisce anche (sent. n. 174/71) che la norma denunciata

risulta in contrasto con l'art. 4 Cost. ove si consideri che la tutela

del diritto al lavoro è strettamente connessa all'attuazione del

principio di uguaglianza innanzi affermata.

E conferma poi l'interpretazione del detto art. 4 Cost., secondo

cui al cittadino non sono garantiti il diritto al conseguimento di

un'occupazione ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro ma,

ove siano previsti i casi, i tempi ed i modi dei licenziamenti, la

disciplina, per essere conforme alla Costituzione deve rispecchiare

l'esigenza di un trattamento giuridico eguale per situazioni eguali ed,

in relazione ad esse, può essere diversificato solo in presenza di

giustificate ragioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,

della legge 15 luglio 1966 n. 604 (contenente norme sui licenziamenti

individuali) nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 1

e 3 della stessa legge nei riguardi di prestatori di lavoro che, senza

essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere

diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il

sessantacinquesimo anno di età.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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