Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1970 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

primo comma, del r.d. legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle

guarentigie della magistratura; degli artt. 132 a 136 del r.d. 30

gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario; e dell'art. 8, primo

comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti

individuali, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1969 dal pretore di Legnano nel

procedimento penale a carico di Frisoli Romeo, iscritta al n. 135 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;

2) ordinanza emessa il 31 marzo 1969 dal pretore di Cassino nel

procedimento civile vertente tra Di Lauro Francesco e la società

SILCA, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;

3) ordinanze emesse il 10 dicembre 1969 dal pretore di Torino nei

procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Borrello Italo e la

società Motta e tra D'Oria Susanna e la società RIFF, iscritte ai nn.

29 e 30 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione della società SILCA;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Carlo Fornario, per la società SILCA, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in epigrafe del pretore di Legnano in data 20

febbraio 1969 è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma primo, del r.d. legislativo 31

maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, e con le due

ordinanze, pure in epigrafe, del pretore di Torino in data 10 dicembre

1969 è stata sollevata questione sullo stesso articolo e sugli artt.

132 a 136 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento

giudiziario.

Nell'ordinanza del pretore di Legnano viene esaminata

preliminarmente la questione attinente alla stessa proponibilità delle

sollevate censure, stante che la VII delle disposizioni transitorie e

finali della Costituzione stabilisce che, fino a quando non sia emanata

la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, continuano ad applicarsi

le norme precedenti. Tale questione preliminare viene però risolta dal

giudice a quo nel senso della proponibilità, perché le numerose,

sebbene parziali, riforme introdotte nel vecchio ordinamento ne

avrebbero

mutato l'intera struttura. Sì che non potrebbe dirsi più in vigore

l'ordinamento anteriore.

Nelle ordinanze si deduce poi che le norme impugnate, col limitare

la guarentigia della inamovibilità ai soli magistrati con grado non

inferiore a giudice, ed escludendola quindi per gli uditori con

funzioni e per gli aggiunti giudiziari, contrasterebbero con gli artt.

107 e 106 della Costituzione, sancente il primo che i magistrati sono

inamovibili e il secondo che essi sono nominati con concorso.

Si deduce infine nelle stesse ordinanze che le questioni, oltre a

non essere manifestamente infondate, siano altresì rilevanti nei

relativi giudizi, perché essi proponenti, per rivestire la qualifica

di uditori giudiziari con funzioni, e non godere perciò della

inamovibilità, difetterebbero di un requisito attinente alla regolare

costituzione dell'organo giudiziario, con possibili conseguenze

invalidanti il rapporto processuale.

2. - Con le stesse ordinanze del pretore di Torino e con altra,

pure in epigrafe, del pretore di Cassino, viene poi proposta questione

di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, della legge 15

luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali.

Nelle dette ordinanze si deduce che, in caso di licenziamento

riconosciuto attuato senza che ricorra una giusta causa e un

giustificato motivo, la facoltà concessa al datore di lavoro, di

riassumere il lavoratore licenziato, o, in mancanza, di pagargli una

indennità, contrasterebbe con l'art. 3, comma primo, della

Costituzione perché concede tale facoltà, implicante una scelta, a

una sola delle parti e, segnatamente, a quella che versa in illicito,

per aver violato la legge.

La stessa norma censurata, sempre secondo le ordinanze, sarebbe

inoltre contraria all'art. 4, comma primo, e 35 della Costituzione

perché, non garantendo in ogni caso la riassunzione del lavoratore,

non assicurerebbe la conservazione del posto e non tutelerebbe quindi

il lavoro.

Nell'ordinanza del pretore di Torino si sostiene altresì che il

citato art. 8 violerebbe anche l'art. 41 della Costituzione, in quanto

consentirebbe che l'attività economica, in mancanza di riassunzione

del lavoratore illegittimamente licenziato, si svolga in contrasto con

l'utilità sociale.

3. - Nei giudizi avanti la Corte si è costituita per il Presidente

del Consiglio, con atti 10 giugno 1969 e 24 marzo 1970, l'Avvocatura

dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni relative

all'ordinamento giudiziario siano dichiarate inammissibili per difetto

di rilevanza, perché le così dette guarentigie non attengono alla

nomina e alle altre condizioni di capacità del giudice, che hanno

peso, ai fini della validità degli atti processuali, ma riguardano

solo il suo stato giuridico, la cui normativa nel processo non rileva.

Subordinatamente l'Avvocatura sostiene l'infondatezza delle

questioni sollevate.

Per quanto concerne poi le questioni attinenti l'art. 8 della legge

sui licenziamenti individuali, l'Avvocatura ha concluso per la

infondatezza, assumendo che l'assunta violazione dell'art. 3, comma

primo, non sussiste, perché nel contratto di lavoro non vi è

situazione di eguaglianza tra le posizioni soggettive del datore di

lavoro e del lavoratore.

Non sussiste poi la violazione degli artt. 4 e 35, comma primo,

perché la legge 604 del 1966 rappresenta certamente una migliore

tutela del lavoratore rispetto alla situazione preesistente, il che

basta per ritenere le sue norme conformi alla Costituzione.

Né infine sussiste, sempre secondo l'Avvocatura, la violazione

dell'art. 41, comma secondo, perché questa norma, vietando che

l'attività economica possa svolgersi in contrasto con l'utilità

sociale, implica una valutazione afferente gli scopi e i risultati

dell'impresa e non la condotta dell'imprenditore in rapporto ai fatti

organizzativi dell'azienda.

4. - Nel giudizio promosso dal pretore di Cassino si è altresì

costituita avanti la corte la S.p.a. SILCA, la quale, con deduzioni del

2 luglio 1969, ha chiesto che la proposta questione di legittimità

costituzionale venga dichiarata non fondata, perché la facoltà

consentita al datore di lavoro, di non riassumere il lavoratore e di

pagargli l'indennità, ottempererebbe alla necessità di evitare che al

datore di lavoro sia imposto un lavoratore non gradito e non violerebbe

il diritto del lavoratore e la sua libertà di cercare altro posto di

lavoro, giacché, secondo la giurisprudenza prevalente ritiene, la

scelta tra il ripristino dell'anteriore rapporto e il pagamento

dell'indennità compete a lui non meno che al datore di lavoro.

All'udienza le parti costituite sono comparse e si sono rimesse

alle conclusioni scritte. Considerato in diritto :

Stante la parziale identità dell'oggetto delle questioni

sollevate, le cause vengono riunite e decise con unica sentenza.

1. - Con le citate ordinanze del pretore di Legnano e del pretore

di Torino sono state proposte questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, comma primo, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, e 132 a

136 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, perché conferiscono la

guarentigia della inamovibilità ai soli magistrati di grado non

inferiore a giudice.

Tale limitazione, importante la esclusione da detta guarentigia

degli uditori e degli aggiunti giudiziari, è sembrata ai suddetti

pretori - che hanno la qualifica di uditori giudiziari con funzioni -

illegittima sul piano costituzionale, come contraria alle norme degli

artt. 107 e 106 della Costituzione, i quali stabiliscono, il primo, che

i magistrati sono inamovibili, e il secondo, che le nomine dei

magistrati hanno luogo per concorso.

Nelle ordinanze viene sollevato in via preliminare il dubbio sulla

stessa proponibilità di questioni di costituzionalità sulle norme

dell'ordinamento giudiziario anteriori alla Costituzione, stante che la

VII delle disposizioni transitorie e finali della stessa stabilisce che

quelle norme debbono continuare ad osservarsi fino a quando non sia

emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con

la Costituzione.

La Corte, uniformandosi alla sua giurisprudenza (v. da ultimo sent.

n. 80 del 1970), concorda col parere dei proponenti che quel dubbio

debba risolversi negativamente, in quanto deve ritenersi che le molte

disposizioni sinora emanate dal legislatore in parziale riforma di

numerose parti dell'anteriore ordinamento giudiziario, hanno modificato

l'intero contesto di esso, anche nelle parti residue direttamente non

investite, sì che non può considerarsi più operante l'implicito

divieto sorgente dalla VII disposizione circa l'esame della

costituzionalità delle norme dell'ordinamento anteriore.

2. - Nelle stesse ordinanze la rilevanza viene giustificata con la

considerazione che la guarentigia della inamovibilità atterrebbe alla

"regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione" e la sua

mancanza determinerebbe perciò " possibili conseguenze invalidanti il

rapporto processuale".

La Corte, confermando la sua costante giurisprudenza sulla

appartenenza al giudice a quo del giudizio di rilevanza, purché

sufficientemente motivato, osserva come, nel caso, quel giudizio, ben

lungi dall'essere sufficiente nella sua motivazione, si appalesa prima

facie errato.

Invero, le guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione

giudiziaria - e di cui, nel caso, viene, per altro, denunciata non

l'attualità, ma solo la potenzialità di un'eventuale lesione -

attengono allo stato giuridico del giudice come persona investita di

tale funzione e, se violate, trovano i rimedi giurisdizionali che la

legge ha all'uopo predisposti. Esse non interferiscono in alcun modo

"nella regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione" in

un determinato processo, le cui norme regolatrici attengono invece

alla capacità di essere giudice in quel processo e si riferiscono

alla sua nomina, regolare assunzione dell'ufficio, assenza di

incompatibilità, ecc. Solo alla violazione di tali norme gli artt.

158 del codice di procedura civile e 185 n. 1 del codice di procedura

penale devesi intendere riconnettano la sanzione della nullità dei

provvedimenti del giudice e non a quelle che attengono al suo stato

giuridico e intorno alle quali non si può controvertere finché non si

assuma l'esistenza di una violazione e non si investa del caso l'organo

competente a giudicare della legittimità del provvedimento

amministrativo col quale la violazione stessa sarebbe stata consumata.

Le eccezioni di costituzionalità come sopra proposte devono essere

dichiarate pertanto inammissibili per difetto di rilevanza.

3. - Con le stesse ordinanze del pretore di Torino con altra citata

in epigrafe del pretore di Cassino, viene poi proposta la questione di

legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 8, comma

primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti

individuali, con riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 35 e 41,

comma secondo, della Costituzione.

Tale norma, la quale dispone che, in caso di licenziamento attuato

non per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è

tenuto a riassumere il prestatore di lavoro o, in mancanza, a

risarcirgli il danno versandogli una indennità, sarebbe illegittima

perché configurerebbe la possibilità di due soluzioni e, tra di esse,

renderebbe arbitra della scelta una sola delle parti, con violazione

del principio di eguaglianza tutelato dall'art. 3, comma primo, della

Costituzione.

Inoltre, la stessa norma sarebbe illegittima perché, consentendo,

in alternativa della riassunzione, il pagamento di un'indennità, non

assicurerebbe la conservazione del posto, e quindi non garantirebbe

sufficientemente il lavoro, e ciò con violazione degli artt. 4, comma

primo, e 35, comma primo, della Costituzione che ne assicurano la

tutela; ed infine perché, consentendo che il licenziamento, anche

illegittimo, conservi la sua efficacia, pur dando luogo al

risarcimento, ammetterebbe che l'iniziativa economica, nonostante il

divieto di cui all'art. 41, comma secondo, della Costituzione, si

svolga, nel caso, in contrasto con l'utilità sociale.

Le questioni sono infondate.

4. - La norma la quale ammette che il datore di lavoro, con la sua

stessa inerzia, finisca per operare la scelta di mantenere fermo il

licenziamento, benché illegittimo, restando obbligato soltanto alla

indennità, non può ritenersi contraria alla Costituzione.

Questa affermazione, che non ha un valore assoluto, assume

consistenza ove la disposizione dell'art. 8 si inquadri nella vicenda

della normativa relativa al recesso dal contratto di lavoro dell'uno e

dell'altro contraente.

Si è partiti dalla recedibilità ad nutum per entrambi, giusta il

disposto dell'art. 2118 del codice civile e, passando per l'art. 8

della legge n. 604 del 1966, si è ora pervenuti alla più efficiente

tutela dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei

lavoratori), in forza del quale è concesso al lavoratore

illegittimamente licenziato, oltre l'indennità, l'equivalente

economico della riassunzione, e cioè il pagamento della retribuzione

dalla data della sentenza a quella della sua (eventuale) reintegrazione

effettiva nel posto.

Questa Corte, nella sentenza n. 45 del 1965, ritenne non

costituziorialmente illegittima la norma dell'art. 2118 del codice

civile, pur affermando che i principi cui si ispira l'art. 4 della

Costituzione esprimono l'esigenza di un contenimento della libertà del

recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro, e quindi

dell'ampliamento della tutela del lavoratore, quanto alla conservazione

del posto di lavoro.

L'attuazione di questi principi resta tuttavia affidata alla

discrezionalità del legislatore ordinario, quanto alla scelta dei

tempi e dei modi, in rapporto ovviamente alla situazione economica

generale.

Ora l'art. 8 di cui si tratta, avendo limitato il diritto al

recesso del datore di lavoro, prima illimitato, ai casi di giusta causa

e giustificato motivo, e sancito, in mancanza di riassunzione del

lavoratore, il pagamento in suo favore di una indennità, non può non

dirsi attuazione della norma costituzionale soltanto perché di tale

attuazione è espressione iniziale e non completa. Il che, stante la

discrezionalità, come sopra da ammettersi per il legislatore, di dare

applicazione a quei principi anche con gradualità, basta per escludere

la incostituzionalità di quella disposizione.

5. - Né, ad orientare diversamente il giudizio della Corte,

valgono i rilievi contenuti nelle ordinanze circa la ingiustizia cui

condurrebbe la norma che, si sostiene, escluderebbe l'obbligo del

pagamento dell'indennità, nel caso che il ripristino del rapporto di

lavoro non possa aver luogo per causa non imputabile al datore di

lavoro.

La Corte esclude che tali inconvenienti possano verificarsi ove si

ritenga - come deve ritenersi perché la norma conservi la riconosciuta

conformità ai principi costituzionali - che il pagamento della

indennità, qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e

lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a

nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò

abbia a verificarsi.

6. - Le sopra esposte considerazioni dimostrano che la questione è

infondata anche in riferimento all'art. 3 e all'art. 41 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, comma primo, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sulle

guarentigie della magistratura, e 132 a 136 del r.d. 30 gennaio 1941,

n. 12, sull'ordinamento giudiziario, proposte dai pretori di Legnano e

di Torino in riferimento agli artt. 107 e 106 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, della legge 15

luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, proposta con

ordinanze dei pretori di Torino e di Cassino in riferimento agli artt.

3, comma primo, 4, comma primo, 35, comma primo, e 41, comma secondo,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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