Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1966 al 17 marzo 2020. Leggi il testo vigente →

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 17 marzo 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4722/2026

    3 marzo 2026

    In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nel cui ambito rientra anche quello intimato per sopravvenuta infermità permanente del lavoratore -, il datore di lavoro deve allegare e provare l'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, quale requisito di legittimità del recesso, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra l'onere di allegazione e quello probatorio.

    Art. 3 · Art. 5 Licenziamenti individuali · Art. 2697 c.c. · Art. 41 t.u.s.l.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31312/2025

    1 dicembre 2025

    In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage sussiste tutte le volte in cui, al momento del recesso, esiste in azienda una posizione lavorativa in concreto attribuibile al lavoratore licenziando, restando irrilevante che il datore l'abbia ricoperta, sulla base di una sua scelta insindacabile, con contratto di lavoro autonomo, consentendosi, altrimenti, l'elusione dell'obbligo di ricollocamento attraverso il ricorso a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato.

    Art. 3 · Art. 41 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24920/2025

    9 settembre 2025

    La procedura prevista per i licenziamenti collettivi dall'art. 24 della l. n. 223 del 1991 non si applica, ex art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, al licenziamento di lavoratori per cessazione dell'appalto, ove essi siano riassunti alle medesime condizioni dall'impresa subentrante, a meno che la riassunzione sia mancata per almeno cinque dipendenti, riespandendosi in tal caso la disciplina generale del licenziamento collettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato illegittimo, per inosservanza della procedura di cui all'art. 24 l. n. 223 del 1991, il licenziamento intimato dall'impresa cessata dall'appalto ad un operaio, unico dipendente a non essere riassunto da quella subentrata, sicché detto licenziamento andava qualificato come individuale per giustificato motivo oggettivo).

    Art. 3 · Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24051/2025

    28 agosto 2025

    In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la valutazione inerente all'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore va effettuata con riferimento all'organizzazione aziendale relativa al momento in cui il licenziamento stesso è stato intimato, restando irrilevanti tutte le circostanze sopravvenute e non prevedibili, estranee alla sfera volitiva del datore di lavoro, anche se verificatesi in pendenza del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, valorizzando - ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di repêchage - le dimissioni di un altro dipendente, avvenute nove mesi dopo il recesso).

    Art. 3 · Art. 1175 c.c. · Art. 2103 c.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1966

1966oggi
  1. 22 ottobre 2021 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 25 luglio 2021 — 22 ottobre 2021per 3 mesi
  3. 21 luglio 2021 — 25 luglio 2021per 4 giorni
  4. 30 giugno 2021 — 21 luglio 2021per 21 giorni
  5. 26 maggio 2021 — 30 giugno 2021per un mese
  6. 23 marzo 2021 — 26 maggio 2021per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2021 — 23 marzo 2021per 3 mesi
  8. 29 ottobre 2020 — 1 gennaio 2021per 2 mesi
  9. 15 agosto 2020 — 29 ottobre 2020per 3 mesi
  10. 19 maggio 2020 — 15 agosto 2020per 3 mesi
  11. 17 marzo 2020 — 19 maggio 2020per 2 mesi
  12. 6 agosto 1966 — 17 marzo 2020testo originarioper 54 anni

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari