Legge sull’adozione

Art. 6 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 ottobre 1998 al 15 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

L'adozione e' permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quaranta anni l'eta' dell'adottando. 7 8 9 Sono consentite ai medesimi coniugi piu' adozioni anche con atti successivi.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale, con sentemza 18 marzo-1 aprile 1992, n. 148

7

La Corte Costituzionale, con sentemza 18 marzo-1 aprile 1992, n. 148 (in G.U. 1a s.s. 8/4/1992, n. 15) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma" nella parte in cui non consente l'adozione di uno o piu' fratelli in stato di adottabilita', quando per uno di essi l'eta' degli adottanti supera di piu' di quarant'anni l'eta' dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione."

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma" nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore."

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale con sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998, n.349 (in G.U. 1a s.s. 14/10/1998, n.41) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma" nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore."

Testo in vigore dal 15 ottobre 1998 al 15 luglio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 283/1999

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 31 Cost., l'art. 6, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. - S. nn. 303/1996, 10 e 349/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 6 adozione · Art. 30 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 349/1998

    Ha colpito questo articolo
    9 ottobre 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 30, commi primo e secondo, e 31 Cost., l'art. 6, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre fra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, in quanto - posto che, in continuità con gli orientamenti già espressi per il superamento dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative relative alla differenza di età fra coniugi adottanti ed adottando, questa Corte ha affermato che va riconosciuta l'eccezionale necessità di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal divario di età rigidamente prefissato dal legislatore, quando da quella mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - le valutazioni già espresse per il divario massimo di età, tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano simmetrica applicazione, per quello minimo, rigidamente fissato in diciotto anni dalla disposizione impugnata. - S. nn. 303/1996, 148/1992, 44/1990, 183/1988. red.: S. Di Palma

    Art. 6 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 303/1996

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 31 Cost., l'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (in tema di disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) - nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - poiché, in continuità con la precedente giurisprudenza costituzionale, relativa al superamento dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative, quanto alla differenza di età tra adottante ed adottando, deve essere riconosciuta la possibilità che il giudice valuti, con rigoroso accertamento, l'eccezionale necessità di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, che questi sia inserito nella famiglia di accoglienza che, sola, può soddisfare tale suo interesse, anche quando la detta differenza, pur rimanendo nei limiti di quella che può solitamente intercorrere tra genitori e figli, si discosti in modo ragionevolmente contenuto dal massimo di quaranta anni, legislativamente previsto. - Cfr., S. nn. 183/1988, 44/1990, 148/1992. In ordine al principio della pari protezione dei minori e quindi della omogeneità di disciplina sostanziale per la loro adozione, tanto che siano italiani, quanto stranieri, v., pure, S. n. 536/1989. red.: G. Leo

    Art. 6 adozione · Art. 30 adozione · Art. 32 adozione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1996 al 15 ottobre 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998, n.349 (in G.U. 1a s.s. 14/10/1998, n.41) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma" nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore."

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art6 · fonte del testo

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