Legge sull’adozione

Art. 29-bis adozione

Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilita' al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneita' all'adozione. 32 Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi degli enti locali. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita':

  • a)informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta' nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
  • b)preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
  • c)acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneita' all'adozione. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attivita' svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

32

La Corte costituzionale con sentenza 29 gennaio - 21 marzo 2025, n. 33 (in G.U. 1ª s.s. 26/03/2025, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilita' a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneita' all'adozione".

Testo vigente dal 27 marzo 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 33/2025

    Ha colpito questo articolo
    21 marzo 2025

    Il principio ispiratore della disciplina dell’adozione piena è l’interesse del minore, perseguito mediante il diritto a essere cresciuto e educato nell’ambito della famiglia d’origine ovvero, ove ciò non sia possibile, in un ambiente familiare stabile e armonioso; ambiente che può essere offerto astrattamente anche da una persona singola. La verifica giudiziale della concreta idoneità dell’adottante preserva il miglior interesse del minore, avendo la finalità di perseguire la soluzione ottimale “in concreto”, anche tenendo conto del sostegno della rete familiare di riferimento. (Precedenti: S. 5/2024 - mass. 45935; S. 183/2023 - mass. 45798; S. 79/2022 - mass. 44633; S. 183/1994 - mass. 20696; S. 11/1981 - mass. 10022).Le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali e alla formazione di una famiglia costituiscono espressione della generale libertà di autodeterminazione, riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., e concernente la sfera privata e familiare. Non esiste, tuttavia, una pretesa o un “diritto” alla genitorialità. (Precedenti: S. 161/2023; S. 33/2021; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 221/2019-mass. 41563; S. 162/2014; S. 332/2000 - mass. 25564).Ove la genitorialità sia accessibile, o per natura o perché il soggetto già rientra nelle previsioni nazionali che consentono la procreazione medicalmente assistita o l’adozione, la libertà di autodeterminarsi nella scelta orientata alla genitorialità sottende una pretesa a non subire indebite compressioni di tale libertà da parte del legislatore. (Precedente: S. 332/2000 - mass. 25564).L’autodeterminazione orientata alla genitorialità può far valere la propria vis espansiva quando le scelte legislative, avuto riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. I limiti ad essa frapposti non possono, infatti, consistere in un divieto assoluto a meno che esso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale. (Precedenti: S. 221/2019; S. 162/2014 - mass. 37994).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, l’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. La disposizione censurata dal Tribunale per i minorenni di Firenze opera una scelta non necessaria in una società democratica, perché non conforme al principio di proporzionalità; determina, inoltre, la lesione del diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, orientata a realizzare la propria aspirazione alla genitorialità rendendosi disponibile all’adozione di un minore straniero. Interesse, quest’ultimo, che si coniuga, anche con una finalità di solidarietà sociale. Se scopo dell’adozione internazionale è accogliere minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’insuperabile divieto posto dalla disposizione censurata non risponde a una esigenza sociale pressante e configura un’interferenza non necessaria in una società democratica: da un lato, infatti, non è più funzionale ad assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo status filiationis e, dall’altro, non è mezzo idoneo a garantirgli un ambiente stabile e armonioso, che può essere garantito, astrattamente e salvo l’accertamento in concreto, anche dalla persona singola. In definitiva, l’esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all’adottato la presenza di entrambe le figure dei genitori non è perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato, potendo giustificare un’indicazione di preferenza, ma non la scelta di escludere le persone singole dalla platea degli adottanti. Tale barriera all’accesso all’adozione internazionale determina un sacrificio dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità, che rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso. Rimane ferma, in ogni caso, l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’art. 6 della legge n. 184). (Precedente: S. 198/1986 - mass. 12527).

    Art. 29-bis adozione · Art. 6 adozione

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  • Sentenza n. 252/2021

    Questione inammissibile
    23 dicembre 2021

    È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 29- bis , comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevede che anche la persona non coniugata e residente in Italia possa presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e chiedere di essere dichiarata idonea all'adozione legittimante. Con riguardo al requisito del coniugio ai fini dell'idoneità all'adozione internazionale, l'ordinanza di rimessione non illustra le ragioni della dedotta antinomia tra la disposizione censurata e i princípi presidiati dal parametro interposto sovranazionale, né articola critiche mirate, che avvalorino la prospettata violazione. Il contrasto con il principio convenzionale risulta dunque solo genericamente affermato, ma non sufficientemente argomentato. ( Precedenti: S. 120/2015 - mass. 38436; S. 236/2011 - mass. 35790; O. 26/2012 - mass. 36078; O. 321/2010 - mass. 35015; O. 181/2009 - mass. 33500 ).

    Art. 117 cost. · Art. 29-bis adozione · Art. 8 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 85/2003

    Questione inammissibile
    27 marzo 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto con legge 31 dicembre 1998, n. 476, e delle "norme collegate", sollevata, con riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, in quanto escludono la possibilità di ottenere la idoneità all'adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole. Il generico richiamo, infatti, nell'ordinanza di rimessione, a "norme collegate" da dichiarare incostituzionali, senza possibilità di individuarle sulla base dell'ordinanza stessa, determina la violazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultando sufficiente a dare ingresso all'esame della questione sollevata. - In tema di individuazione delle norme denunciate in base all'intero contesto dell'ordinanza, menzionata la sentenza n. 82/1989. - Sull'individuazione della normativa denunciata come veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalità, citata la sentenza n. 188/1995.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 29-bis adozione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2025

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2024 al 27 marzo 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 29 gennaio - 21 marzo 2025, n. 33 (in G.U. 1ª s.s. 26/03/2025, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilita' a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneita' all'adozione".

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art29bis · fonte del testo

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