Corte costituzionale

Sentenza n. 281/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa l'11

gennaio 1993 dal Tribunale per i minorenni di Genova sull'istanza

proposta da Parodi Roberto ed altra, iscritta al n. 130 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Chiamato a giudicare sull'ammissibilità della domanda di

adozione nazionale ed internazionale presentata in data 30 maggio

1992 dai coniugi Roberto Giovanni Parodi e Anna Laura Burattini, il

Tribunale per i minorenni di Genova ha sollevato, con ordinanza

emessa l'11 gennaio 1993, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184

(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

In fatto, rileva il Tribunale che i coniugi istanti, regolarmente

coniugati dal giorno 26 marzo 1992, non possono aver accolta la

domanda de qua, richiedendo la disposizione impugnata un minimo di

tre anni di matrimonio.

Il giudice a quo rileva tuttavia che il Parodi e la Burattini

deducono di essere conviventi dal 17 marzo 1982, come risultante dai

certificati di convivenza e di residenza storici allegati

all'istanza. Poiché l'art. 6 della legge prevede come condizione per

l'idoneità degli adottanti la durata triennale post-matrimoniale e

non della convivenza, il Tribunale solleva la suddetta questione di

costituzionalità, nella parte in cui la disposizione impugnata "non

consente di dare rilevanza, nei confronti dei coniugi uniti in

matrimonio, alla durata della pregressa stabile e prolungata

convivenza more uxorio comprovata dalle acquisizioni documentali".

A parere del giudice a quo, la norma si porrebbe in contrasto con

l'art. 2 della Costituzione, in quanto detta disposizione non tutela

sufficientemente la famiglia di fatto come formazione sociale, e con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbero disciplinate in

modo diverso le coppie che, accomunate dal fatto di essere unite in

matrimonio, dovrebbero ricevere analoga forma di tutela anche

relativamente alla materia delle procedure adozionali. Rileva infatti

il giudice a quo che, pur dovendosi riconoscere diversità tra la

famiglia di fatto e quella legittima, appare tuttavia irragionevole

un trattamento differenziato tra una coppia di coniugi unita in

matrimonio da due mesi, e tuttavia forte di una convivenza more

uxorio protrattasi senza interruzione per dieci anni, ed una coppia

di coniugi che al momento della presentazione della domanda al

Tribunale possano vantare esclusivamente il requisito del richiesto

triennio matrimoniale.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione sotto entrambi i

profili prospettati dall'ordinanza di rimessione.

In relazione al presunto contrasto con l'art. 2 della

Costituzione, osserva la difesa erariale che, sebbene sia da

riconoscere alla famiglia di fatto la dignità di formazione sociale,

è viceversa da escludersi la configurabilità di un diritto

(inviolabile) dei richiedenti ad ottenere un provvedimento positivo

di adozione, essendo tale istituto finalizzato principalmente ad

assicurare la più conveniente forma di assistenza ai minori

abbandonati. Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, la difesa erariale rileva la non equiparabilità tra

famiglia di fatto e famiglia legittima, essendo indubitabile che la

Costituzione, pur non negando qualche considerazione per forme

naturali di rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del

matrimonio, riconosce una dignità superiore alla famiglia legittima.

In merito infine al rilievo mosso dal giudice a quo circa la

razionalità della disposizione impugnata, osserva l'Avvocatura dello

Stato che il requisito della durata almeno triennale del rapporto

matrimoniale non è richiesto solo come garanzia di stabilità, ma

anche "come garanzia che il comune progetto di disponibilità

all'adozione nasca anche in relazione all'esperienza maturata per un

dato tempo in ordine al fatto primario della filiazione secondo

natura in costanza di matrimonio".

È per questo che l'istituto è stato modellato dal legislatore in

forma quanto più possibile vicina alla struttura di una famiglia

regolare, sulla base del principio della imitatio naturae: ed il

termine di tre anni rappresenta pertanto il periodo minimo durante il

quale il progetto di famiglia formulato in comune dai coniugi può

maturare anche a seguito dell'esperienza avuta ed ai propositi di

vivere stabilmente insieme in un nucleo vincolato dal diritto. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale per i minorenni di Genova dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori) nella parte in cui dispone che ai fini dell'idoneità ad

adottare gli aspiranti siano uniti in matrimonio da almeno tre anni.

A parere del giudice a quo, si ravviserebbe un contrasto con l'art. 2

della Costituzione, per violazione della tutela che deve riconoscersi

alla famiglia di fatto come formazione sociale, e con l'art. 3, per

disparità di trattamento e irragionevolezza, posto che la tenuta di

coppia dei coniugi da poco tempo sposati, ma conviventi da dieci

anni, appare superiore a quella offerta da coniugi uniti in

matrimonio da un triennio.

2. - Va premesso che la Convenzione in materia di adozione dei

minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (alla quale l'Italia

ha dato esecuzione con legge 22 maggio 1974, n. 357) stabilisce che

quando sia una coppia a far domanda di adozione, essa sia unita in

matrimonio (art. 6), e che compito delle autorità competenti è di

provvedere "a che l'adozione procuri al minore un ambiente familiare

stabile ed armonioso" (art. 8).

La norma della legge italiana n. 184 del 1983 recepisce tale

indicazione, ed è coerente col principio, riconosciuto da questa

Corte (sentenze n. 89/1993; n. 310/1989; n. 404/1988; nn. 198 e 237

del 1986; n. 11/1981; n. 45/1980), secondo cui l'istituto

dell'adozione è finalizzato alla tutela prevalente dell'interesse

del minore. Tale principio comporta, fra l'altro, che, ai fini della

complessa opera di selezione dei soggetti idonei a svolgere il

delicatissimo compito di educare ed accogliere un bambino

abbandonato, costituisce criterio fondamentale quello che la doppia

figura genitoriale sia unita dal "vincolo giuridico che garantisce

stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività di diritti e

doveri del nucleo in cui il minore sarà accolto" (sentenza n. 310

del 1989).

Il giudice a quo non pone in discussione sul punto la scelta

adottata dal legislatore italiano, che, al pari di numerosi

legislatori europei, intende il matrimonio, a tal fine, non solo come

"atto costitutivo" ma anche come "rapporto giuridico", vale a dire

come vincolo rafforzato da un periodo di esperienza matrimoniale, in

cui sia perdurante la volontà di vivere insieme in un nucleo

caratterizzato da diritti e doveri. Né l'ordinanza di rimessione

lamenta che il criterio dei tre anni successivi alle nozze si

configuri come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della

stabilità del rapporto matrimoniale, giustificato dall'esigenza di

rafforzare il delicato compito del Tribunale nella scelta delle

coppie più idonee all'adozione, con la precisazione legale di

criteri il più possibile obiettivi ed uniformi.

3. - Il giudice a quo pone invece una diversa questione di

legittimità costituzionale, legata alla prospettazione sulla

fungibilità al triennio post-matrimoniale di un uguale o superiore

periodo - anteriore al matrimonio - di convivenza more uxorio: dubita

infatti il giudice rimettente che l'esclusione di tale fungibilità

ponga la disposizione in contrasto con gli artt. 2 e 3 della

Costituzione.

In relazione al primo parametro invocato la questione è

infondata.

Non si può invero ravvisare la violazione dell'art. 2 della

Costituzione, atteso che, da un lato, l'aspirazione dei singoli ad

adottare non può ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo,

e, dall'altro, che anche qualificando la famiglia di fatto come

formazione sociale, non per questo deriverebbe che alla stessa sia

riconosciuto il diritto all'adozione, come previsto per la famiglia

fondata sul matrimonio (art. 29 della Costituzione: cfr. sentenza n.

310/1989, n. 404/1988, n. 237/1986).

La questione è invece inammissibile in ordine alla denunziata

violazione dell'art. 3 della Costituzione. Al riguardo il giudice a

quo rileva che, se "lo scopo della norma è quello di poter fare

affidamento su potenziali genitori forti di un rapporto di coppia

già sperimentato come stabile", la tenuta della coppia sposata da

poco tempo, ma garantita da un lungo periodo precedente di convivenza

potrebbe risultare "superiore a quella offerta da coniugi uniti in

matrimonio da più di tre, cinque o sette anni". Di qui la doglianza

di discriminazione irragionevole.

4. - In proposito questa Corte non può ignorare, per un verso, il

sempre maggiore rilievo che, nel mutamento del costume sociale, sta

acquistando la convivenza more uxorio, alla quale sono state

collegate alcune conseguenze giuridiche (cfr. sentenza n. 404/1988).

Né può per altro verso negarsi validità alla suggestiva

considerazione che, proprio ai fini della tutela dell'interesse del

minore, la solidità di una vita matrimoniale potrebbe risultare,

oltre che da una convivenza successiva alle nozze protratta per

alcuni anni, anche da un più lungo periodo, anteriore alle nozze,

caratterizzato da una stabile e completa comunione materiale e

spirituale di vita della coppia stessa, che assuma poi col matrimonio

forza vincolante.

Pertanto, fermo restando questo primo e indeclinabile presupposto

matrimoniale (con i diritti e doveri che ne conseguono), la scelta

potrebbe, eventualmente, cadere anche su coniugi sposati da meno di

tre anni, ma con una consistente convivenza more uxorio precedente

alle nozze.

Tuttavia, affinché l'esercizio di questo potere di scelta sia

garantito da una certa uniformità di ponderato comportamento su

tutto il territorio nazionale, tale da evitare, nella delicata

materia de qua, possibili disparità di trattamento tra adottandi o

tra coniugi, occorrerebbe definire alcuni criteri oggettivi,

svolgenti l'analoga funzione sopra ricordata del triennio di

convivenza matrimoniale, in ordine - ad esempio - alla durata ed alle

caratteristiche del rapporto, soprattutto affinché la convivenza non

sia meramente occasionale, ma prodromica alla creazione di un

"ambiente familiare stabile e armonioso" (cfr. anche sentenza n.

184/1994).

Ma ciò appartiene alla competenza del legislatore, cui spetta

operare scelte così complesse attraverso una interpretazione

combinata di diversi elementi e valori di una società in continua

evoluzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184

(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata,

in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Tribunale per i

minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184

(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i

minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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