Legge sull’adozione

Art. 6 adozione

L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1 puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta' degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli ((anche)) adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gia' dagli stessi adottato. Ai medesimi coniugi sono consentite piu' adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare piu' fratelli, ovvero la disponibilita' dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di diciotto anni degli adottati.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 283/1999

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 31 Cost., l'art. 6, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. - S. nn. 303/1996, 10 e 349/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 6 adozione · Art. 30 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 349/1998

    Ha colpito questo articolo
    9 ottobre 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 30, commi primo e secondo, e 31 Cost., l'art. 6, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre fra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, in quanto - posto che, in continuità con gli orientamenti già espressi per il superamento dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative relative alla differenza di età fra coniugi adottanti ed adottando, questa Corte ha affermato che va riconosciuta l'eccezionale necessità di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal divario di età rigidamente prefissato dal legislatore, quando da quella mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - le valutazioni già espresse per il divario massimo di età, tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano simmetrica applicazione, per quello minimo, rigidamente fissato in diciotto anni dalla disposizione impugnata. - S. nn. 303/1996, 148/1992, 44/1990, 183/1988. red.: S. Di Palma

    Art. 6 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 303/1996

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 31 Cost., l'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (in tema di disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) - nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - poiché, in continuità con la precedente giurisprudenza costituzionale, relativa al superamento dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative, quanto alla differenza di età tra adottante ed adottando, deve essere riconosciuta la possibilità che il giudice valuti, con rigoroso accertamento, l'eccezionale necessità di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, che questi sia inserito nella famiglia di accoglienza che, sola, può soddisfare tale suo interesse, anche quando la detta differenza, pur rimanendo nei limiti di quella che può solitamente intercorrere tra genitori e figli, si discosti in modo ragionevolmente contenuto dal massimo di quaranta anni, legislativamente previsto. - Cfr., S. nn. 183/1988, 44/1990, 148/1992. In ordine al principio della pari protezione dei minori e quindi della omogeneità di disciplina sostanziale per la loro adozione, tanto che siano italiani, quanto stranieri, v., pure, S. n. 536/1989. red.: G. Leo

    Art. 6 adozione · Art. 30 adozione · Art. 32 adozione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2001 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli tolto: naturali o aggiunto: anche adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero quando l'adozione riguardi … febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". tolto: 8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni o … di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di diciotto anni degli adottatiaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art6 · fonte del testo

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