Legge sull’adozione

Art. 22 adozione

Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad adottare piu' fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di piu' domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purche' in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi' essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e puo' essere rinnovata. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonche' avvalendosi delle competenti professionalita' delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di eta' superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacita' di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. ((Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi piu' di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero piu' di cinque anni se la patologia e' insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta')). Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini puo' essere prorogato una sola volta e per non piu' di centoventi giorni. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita' con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo e' immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficolta', convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficolta'. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.

Testo vigente dal 2 gennaio 2024

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 192/2001

    Questione infondata
    14 giugno 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevede per l'adozione nazionale, al contrario di quanto stabilito per l'adozione internazionale, che l'idoneità od inidoneità degli adottanti debba essere dichiarata con un provvedimento espresso del giudice minorile. Infatti, da un lato, l'adozione nazionale e quella internazionale obbediscono a procedure differenziate; dall'altro, l'idoneità all'adozione (nazionale) va valutata con riferimento al singolo minore, e quindi non avrebbe rilievo alcuno una declaratoria astratta di idoneità od inidoneità della coppia adottante. - Sulla differenza tra adozione nazionale d internazionale, v. sentenza n. 10/1998. - Sulla inconfigurabilità di un "diritto ad adottare", quale diritto inviolabile della persona, v. sentenza n. 281/1994. - Sulla natura non dispositiva del procedimento di adozione, v. sentenza n. 197/1986. M.R.

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 22 adozione · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2001 al 2 gennaio 2024. 1 parola tolta, 59 parole aggiunte.

… familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. aggiunto: Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi piu' di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero piu' di cinque anni se la patologia e' insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini puo' … giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18. tolto: 8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche … le cause all'origine delle difficolta'. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e socialeaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art22 · fonte del testo

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