Corte costituzionale

Sentenza n. 349/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/10/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 dalla Corte

di cassazione sul ricorso proposto da Maurizio Fella ed altra contro

il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni dell'Emilia

Romagna ed altro, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 (pervenuta il 22 agosto

1997) nel corso di un giudizio per l'annullamento del decreto con il

quale il tribunale per i minorenni di Bologna aveva respinto la

domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia

del provvedimento, emanato in Brasile, di adozione di due fratelli

minori, perché l'età di uno dei coniugi adottanti non superava di

almeno diciotto anni quella degli adottandi, la Corte di cassazione

ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30, primo e secondo comma,

e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non

consente di derogare al divario minimo di età di diciotto anni tra

adottanti e adottandi, quando, pur rimanendo la differenza di età

compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, la

deroga sia necessaria per evitare un danno grave e non altrimenti

evitabile ai minori.

La Corte di cassazione precisa, ai fini della rilevanza della

questione di legittimità costituzionale, che l'art. 6 della legge n.

184 del 1983, comprendendo tra i requisiti generali per l'adozione il

divario di età minimo e massimo che deve sussistere tra adottanti ed

adottandi, trova applicazione nella fase della dichiarazione di

efficacia del provvedimento straniero di adozione (art. 32), quando,

come nel caso in esame, la generica dichiarazione di idoneità degli

adottanti viene messa a raffronto con il minore da adottare; questa

valutazione non può essere compiuta nella fase della preliminare

dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale (art. 30),

nella quale non è stato ancora individuato il minore al quale

rapportare la differenza di età.

Nel merito, il giudice rimettente ricorda la giurisprudenza

costituzionale che ha portato al superamento dell'assoluta rigidità

delle prescrizioni normative relative alla differenza di età tra

coniugi adottanti e minore adottando. In base al criterio di

individuazione della famiglia adottiva più idonea, in concreto, a

soddisfare le particolari esigenze e gli interessi del minore

(sentenze n. 11 del 1981 e n. 197 del 1986), la giurisprudenza

costituzionale ha affermato che il divario di età legislativamente

previsto non può essere così assoluto da non consentire una

ragionevole deroga, in casi rigorosamente circoscritti ed

eccezionali, quando essa sia necessaria per affermare interessi,

particolarmente attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano

radicamento e protezione costituzionale e la cui esistenza è rimessa

al rigoroso accertamento giudiziale (sentenza n. 148 del 1992). Nella

medesima prospettiva è stata anche dichiarata costituzionalmente

illegittima (sentenza n. 44 del 1990) la norma che non consentiva al

giudice di ridurre il divario minimo di diciotto anni tra adottante e

adottando previsto per l'adozione in casi particolari (art. 44 della

legge n. 184 del 1983), quando sussistano validi motivi per la

realizzazione dell'unità familiare, come nel caso di adozione del

figlio dell'altro coniuge.

L'assoluta rigidità del divario massimo di età, previsto

dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983 (da applicare anche

all'adozione internazionale per il richiamo che ne fa l'art. 30 della

stessa legge), è stata superata con la dichiarazione di

illegittimità costituzionale di questa disposizione, nella parte in

cui non consentiva l'adozione di uno o più fratelli in stato di

adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera

di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione

deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di

vita e di educazione (sentenza n. 148 del 1992). La stessa

disposizione è stata successivamente dichiarata costituzionalmente

illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice possa

disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore,

quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta

anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età

compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se

dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti

evitabile per il minore (sentenza n. 303 del 1996).

Ad avviso della Corte di cassazione, i medesimi principi devono

trovare applicazione non solo con riguardo al divario massimo di età

che deve sussistere tra adottanti e adottandi, ma anche a quello

minimo, giacché altrimenti verrebbero messi in pericolo, senza

alcuna giustificazione, preminenti valori costituzionali ed in

particolare il diritto (tutelato dagli artt. 2, 30, primo e secondo

comma, e 31 Cost.) del minore in situazione di abbandono di essere

inserito in una famiglia sostitutiva in concreto adeguata, purché si

rimanga nella differenza di età che può solitamente intercorrere

tra genitori e figli. In proposito la Corte di cassazione ricorda che

il legislatore ha stabilito l'età minima per il riconoscimento dei

figli naturali a sedici anni (art. 250, ultimo comma, cod. civ.), ed

ha anche previsto il caso del genitore naturale che non ha compiuto

tale età, disponendo che la procedura per dichiarare lo stato di

adottabilità del nato, non risultando genitori naturali, sia

rinviata sino al compimento, appunto, del sedicesimo anno da parte

del genitore infrasedicenne che potrà solo allora provvedere al

riconoscimento (art. 11, terzo comma, della legge n. 184 del 1983).

Il giudice rimettente ritiene, ancora quanto alla rilevanza della

questione, che la famiglia dei ricorrenti, disponibile ad accogliere

due fratelli non in tenera età, sarebbe particolarmente idonea

all'adozione e che si dovrebbe procedere all'accertamento, impedito

dalla disposizione denunciata, che quella famiglia sia la sola in

grado di soddisfare il diritto dei minori ad una famiglia

sostitutiva. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disciplina del divario di età minimo che deve intercorrere tra

coniugi adottanti e minori da adottare. La Corte di cassazione

ritiene che l'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori) - stabilendo tra le

disposizioni generali che disciplinano l'adozione dei minori, da

applicare anche all'adozione di minori stranieri in forza dell'art.

30 della stessa legge, che l'età degli adottanti deve superare di

almeno diciotto anni l'età dell'adottando - sia in contrasto con gli

artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 della Costituzione, nella

parte in cui non consente di derogare a tale divario minimo di età,

quando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di

solito intercorre tra genitori e figli, tale deroga sia necessaria

per evitare un danno grave e non altrimenti evitabile ai minori.

2. - La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

In rispondenza a principi che ispirano tanto la Costituzione quanto

le convenzioni internazionali che garantiscono i diritti del

fanciullo (convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e

resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) o ne stabiliscono

la protezione in caso di adozione (convenzione di Strasburgo del 24

aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974,

n. 357; convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993), la legge n. 184 del

1983, nel delineare gli istituti dell'affidamento e dell'adozione,

riafferma il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della

propria famiglia naturale. Solo quando ciò non sia possibile e, a

causa della situazione di abbandono, non si possa prevedere il

reinserimento nella famiglia di origine, l'interesse del minore alla

formazione della propria personalità, nel contesto di un ambiente

familiare stabile ed armonioso e nel rispetto dei diritti

fondamentali che gli sono propri, può essere soddisfatto mediante

l'adozione da parte di una famiglia che sostituisca quella di

origine. In tal caso si viene a determinare un legame di filiazione

legale tra il minore e gli adottanti, i quali, con l'accoglienza

nella loro famiglia, assumono i doveri e le potestà proprie dei

genitori. In questa prospettiva la differenza di età tra gli

adottanti ed il minore, contenuta in limiti non dissimili da quella

che ordinariamente intercorre tra genitori e figli (v. art. 8 della

convenzione europea in materia di adozione di minori), non

costituisce un elemento accidentale ed accessorio dell'idoneità ad

adottare da parte della famiglia di accoglienza, ma è piuttosto un

elemento essenziale perché si possa soddisfare l'interesse del

minore ad avere genitori adottivi che sostituiscano, con il

definitivo inserimento nel loro contesto familiare, quelli naturali.

Ciò vale per il divario massimo di età, ma anche, anzi con maggiore

evidenza, per quello minimo richiesto perché tra adottanti ed

adottato si costituisca un rapporto tra genitori e figlio, con

caratteristiche non dissimili da quelle del rapporto naturale.

Il legislatore, facendo uso della discrezionalità che gli è

propria, ha determinato tale divario di età, fissandolo nel minimo

in diciotto e nel massimo in quaranta anni. Questa regola, stabilita

in rispondenza alle finalità che caratterizzano l'adozione

legittimante, non è stata posta in discussione allorché è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'assoluta rigidità

della previsione del divario di età, che non consentiva alcuna

eccezione, anche quando l'inserimento in quella specifica famiglia

adottiva - e non soltanto il generico interesse del minore a trovare

una famiglia di accoglienza, che può essere diversamente soddisfatto

- fosse il solo che consentisse di salvaguardare interessi, sempre

attinenti al minore, i quali trovano radicamento e protezione nella

Costituzione.

In continuità con gli orientamenti già espressi per il

superamento dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative

relative alla differenza di età tra coniugi adottanti ed adottando

(sentenze nn. 183 del 1988, 44 del 1990, 148 del 1992), la

giurisprudenza costituzionale ha affermato che va riconosciuta

l'eccezionale necessità di consentire, nell'esclusivo interesse del

minore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal divario

di età rigidamente prefissato dal legislatore, quando da quella

mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per

il minore (sentenza n. 303 del 1996).

Le valutazioni già espresse dalla Corte per il divario massimo di

età, tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano simmetrica

applicazione per quello minimo, rigidamente fissato in diciotto anni

dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983. L'analoga norma, enunciata

dall'art. 44 della stessa legge con riferimento all'adozione in casi

particolari, che peraltro ha effetti in parte diversi rispetto

all'adozione legittimante, è stata dichiarata in contrasto con la

Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre

il divario di età di diciotto anni, quando sussistano validi motivi

per la realizzazione dell'unità familiare (sentenza n. 44 del 1990).

Anche per l'adozione legittimante si deve affermare che il divario

minimo di età tra adottanti e adottati, così come già quello

massimo, possa essere eccezionalmente superato, nell'esclusivo

interesse del minore, quando dalla mancata adozione gli deriverebbe

un danno grave e non altrimenti evitabile. L'accertamento, da

compiersi con il massimo rigore, di tale situazione e dell'interesse

del minore è rimesso, in concreto, al giudice, cui compete anche

ponderare il maggior rilievo che presenta il superamento del divario

di età, stabilito come regola, quando esso, riguardando quello

minimo, viene ad incidere sulla maturità richiesta per assumere le

funzioni di genitore. In questa prospettiva non mancano, del resto,

nell'ordinamento parametri di giudizio, desumibili anche dalla

disciplina comune relativa all'età necessaria per contrarre

matrimonio e per il riconoscimento dei figli naturali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il

giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente

l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti

non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur

rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito

intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un

danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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