Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/04/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma

secondo, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione

e dell'affidamento dei minori) in relazione all'art. 6, comma

secondo, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 15

maggio 1991 dal Tribunale per i minorenni di Bari nell'istanza

proposta da Dolciamore Nicola ed altra, iscritta al n. 560 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale per i minorenni di Bari, con ordinanza emessa il

15 maggio 1991 nel procedimento introdotto dai coniugi Dolciamore

Nicola e Spezzacatena Elisabetta per ottenere la dichiarazione di

efficacia di una sentenza del Tribunale di Braila (Romania) di

adozione di due minori fratelli, accogliendo l'istanza formulata dal

Procuratore della Repubblica ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, con riferimento agli articoli 2, 3 e 31 della

Costituzione, della norma che, stabilendo tra i requisiti degli

adottanti che la loro età non deve superare di più di quarant'anni

l'età dell'adottando, (art. 30, secondo comma, della legge 4 maggio

1983, n. 184 in relazione all'art. 6, secondo comma, della stessa

legge), non prevede che a detto limite si possa derogare allorché

dall'applicazione di esso derivi al minore un danno irreversibile

come quello causato dalla separazione dal fratello o dalla sorella.

Il giudice a quo, adito per ottenere la declaratoria di efficacia

nello Stato italiano del provvedimento straniero di adozione dei

piccoli Ionut e Claudia Viorica Anton, ha accolto l'istanza

relativamente al fratello, mentre con riguardo alla sorella più

piccola ha ritenuto di non poter provvedere indipendentemente dalla

risoluzione della questione di legittimità costituzionale

prospettata, atteso che la differenza di età tra la minore e uno dei

coniugi supera il limite di quarant'anni.

Il giudice rimettente ha osservato che la norma impugnata

urterebbe contro il dettato degli articoli 2, 3 e 31 della

Costituzione. Difatti l'art. 2 della Costituzione garantisce i

diritti inviolabili dell'uomo, quale quello del minore ad una

crescita che gli assicuri il pieno ed armonico sviluppo della sua

personalità; l'art. 3 della Costituzione impone allo Stato di

rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della

persona umana; l'art. 31 della Costituzione prevede quale compito

della Repubblica quello di agevolare e proteggere la famiglia,

l'infanzia e la gioventù. La separazione dei due minori germani

arrecherebbe grave danno psicologico e di crescita a ciascuno di

essi, in quanto in applicazione degli artt. 33, ultimo comma, e 37

della stessa legge la sorellina andrebbe in adozione ad altri, e si

profilerebbe un contrasto con i principi costituzionali già

richiamati.

Pur non disconoscendo le giuste finalità dell'art. 6 della legge

4 maggio 1983, n. 184, di dare ai minori in abbandono genitori

adottivi che possano offrire il massimo del proprio affetto e del

proprio patrimonio culturale ed educativo senza che sia di ostacolo

una differenza di età diversa da quella indicata dall'art. 6 della

legge del 1983, n. 184, il giudice a quo rileva che tale

disposizione, cui rinvia l'art. 30 della stessa legge, appare in

contrasto con i citati parametri costituzionali dal momento che non

prevede la possibilità di deroghe quando l'applicazione della norma

comporta per il minore un danno irreversibile, come accade con la

separazione di due fratelli germani, ben superiore a quello di avere

genitori adottivi la cui carenza sia solo nel non avere l'età

prescritta.

Il giudice rimettente ricorda che la Corte costituzionale, sia

pure in riferimento all'ultimo comma dell'art. 44 della stessa legge,

ha ritenuto che la fissazione della distanza d'età, storicamente

dettata non da considerazioni naturalistiche ma da ragioni di

opportunità sociale, non è ostativa alla adozione in particolari

casi di necessità, quale quello della realizzazione dell'unità

familiare.

2. - Intervenuta in rappresentanza del Presidente del consiglio

dei ministri, l'Avvocatura dello Stato ha concluso per

l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

L'Avvocatura afferma che per l'adozione di minori stranieri, così

come disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, il giudizio di

idoneità degli aspiranti adottanti è formulato dal Tribunale per i

minorenni in via preventiva ed astratta, senza riguardo ad alcun

minore specificamente individuato, sul quale poter misurare la

capacità degli adottanti. Non sarebbe dunque configurabile una

successiva verifica del rispetto dei limiti di età previsti

dall'art. 6.

L'Avvocatura rileva inoltre che l'ordinanza di rimessione non

precisa se nella dichiarazione di idoneità pronunciata dallo stesso

Tribunale fosse stata, a suo tempo, introdotta una condizione di un

minimo e di un massimo nell'età dell'adottando in relazione all'età

dei coniugi adottanti, ai fini della successiva dichiarazione di

efficacia in Italia del provvedimento straniero. In sede di

procedimento ex art. 32 della legge del 1983, n. 184, di attribuzione

di efficacia al provvedimento straniero, non assumerebbe rilevanza -

a giudizio dell'Avvocatura - una questione di legittimità

costituzionale inerente ai presupposti per l'emanazione della

precedente e già intervenuta dichiarazione di idoneità degli

adottanti. Nel giudizio a quo, rileverebbe solo l'avvenuta,

emanazione della dichiarazione d'idoneità degli adottanti ed il

rispetto delle condizioni eventualmente precisate in tale

provvedimento. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale per i minorenni di Bari dubita della

legittimità costituzionale della norma che, nel contesto della

disciplina della adozione legittimante, stabilisce tra i requisiti

richiesti ai coniugi adottanti che la loro età superi "di non più

di quaranta anni l'età dell'adottando" (art. 6, secondo comma, della

legge 4 maggio 1983, n. 184). Tale norma opera tanto nella ipotesi di

adozione interna, quanto in quella di adozione internazionale,

giacché in conformità all'indirizzo volto ad unificare i requisiti

richiesti per la adozione indipendentemente dalla cittadinanza dei

minori, la norma sostanziale posta dall'art. 6 della legge del 1983,

n. 184, ha effetto anche nella procedura diretta ad accertare la

idoneità dei coniugi i quali intendano adottare un minore straniero

(art. 30 della legge del 1983, n. 184), procedura che si conclude con

la successiva ed eventuale dichiarazione di efficacia del

provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo

(art. 32 della legge del 1983, n. 184, cit.).

Le disposizioni indicate dal giudice rimettente come parametro di

valutazione della legittimità costituzionale della norma, sono gli

artt. 2, 3 e 31 della Costituzione.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito la irrilevanza della

questione, in quanto sollevata nel corso della fase procedurale

disciplinata dall'art. 32 della legge del 1983, n. 184, dopo che era

già concluso l'accertamento della idoneità dei coniugi alla

adozione, con la fissazione delle relative condizioni, anche quanto

al divario di età richiesto rispetto al minore da adottare.

Ma proprio la peculiare sequenza di atti e provvedimenti previsti

dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, tutti volti alla conclusiva

dichiarazione di efficacia nello Stato del provvedimento straniero di

adozione, persuade della infondatezza della eccezione.

Il procedimento per la adozione di minori stranieri, volto ad

assicurare requisiti e controlli analoghi a quelli previsti per la

adozione interna, si articola difatti in più fasi, che vanno dalla

dichiarazione di idoneità degli adottanti (questa prescinde dalla

individuazione e dal rapporto con un minore e precede il

provvedimento straniero di adozione) alla dichiarazione di efficacia

di tale provvedimento straniero nello Stato.

Anche in questa ultima fase, nella quale si trovava il

procedimento dinanzi al giudice rimettente, è previsto un controllo,

sia pure estrinseco, sulla dichiarazione di idoneità dei coniugi

adottanti: se ne trae l'accertamento del rispetto delle condizioni

poste dal relativo provvedimento e la possibilità di un contenzioso

in ordine ad esse. Anzi, per quanto attiene al requisito del divario

di età tra adottanti ed adottato, solo in questa fase, perché in

relazione ad uno specifico minore al quale il divario di età è

rapportabile, si pone come rilevante la questione di legittimità

costituzionale della norma che fissa in non più di quaranta anni,

anche in presenza di particolari situazioni che in ipotesi possano

trovare protezione radicata in norme costituzionali, la differenza di

età tra adottante ed adottato. Se così non fosse, per la adozione

internazionale tale questione non potrebbe mai essere considerata

effettivamente rilevante, giacché nella fase procedurale relativa

alla preventiva dichiarazione di idoneità dei coniugi il superamento

del divario di età, in assenza di un minore al quale il divario

stesso va rapportato, sarebbe solo ipotetico ed eventuale.

La eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla

Avvocatura dello Stato, deve essere pertanto disattesa.

3. - Nel merito la questione, nei rigorosi limiti nei quali è

prospettata, è fondata.

Il legislatore ha stabilito all'art. 6 della legge 4 maggio 1983,

n. 184, sia per l'adozione interna che per l'adozione internazionale,

alla quale la norma si applica per il rinvio operato dall'art. 30

della stessa legge, tra i requisiti richiesti per l'adozione il

minimo ed il massimo divario di età tra coniugi adottanti e minore

adottato. Si tratta di una previsione rigida, non del tutto adeguata

ai principi fissati in materia dalla Convenzione di Strasburgo del 24

aprile 1967, ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, che fissa

il divario di età minimo, in ordine al quale possono essere previste

deroghe per il verificarsi di circostanze eccezionali (art. 7).

Peraltro comune è il principio ispiratore di fondo della disciplina

legislativa nazionale e della Convenzione europea sull'adozione dei

minori: esso consiste nella valutazione in termini di assoluta

preminenza dell'interesse del minore ad "un ambiente familiare

stabile ed armonioso" (per usare la incisiva espressione dell'art. 8

della Convenzione).

Questa Corte ha più volte sottolineato che dai principi

costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della

Costituzione, discende che l'adozione deve trovare nella tutela dei

fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravità

(sentenza n. 197 del 1986, sentenza n. 11 del 1981) essendo sempre

poziore l'interesse del minore stesso alla soluzione più adeguata

allo sviluppo della sua personalità.

Con riferimento al divario di età tra coniugi adottanti e minore

il legislatore ha, con una valutazione discrezionale, fissato i

termini di tale divario in almeno diciotto anni ed in non più di

quaranta anni, attribuendo così riferimenti certi anche alle

situazioni ed agli atti preordinati alle adozioni. Ma la assoluta

rigidità delle previsioni normative è stata già, in due specifiche

e circoscritte situazioni, ritenuta non conforme a costituzione,

tanto nel limite minimo quanto nel limite massimo.

Per quanto concerne il non raggiunto divario minimo di età, dei

diciotto anni, tra adottante ed adottando, nel caso di chi intende

adottare il minore figlio anche adottivo del coniuge, questa Corte ha

ritenuto che, quando sussistano validi motivi per la realizzazione

dell'unità familiare, la ragionevole riduzione del termine

diciottennale possa essere rimessa all'apprezzamento del giudice,

previo attento e severo esame delle circostanze del caso (sentenza n.

44 del 1990).

Quanto al divario massimo di età tra adottante ed adottato questa

Corte ha ritenuto, con riferimento alla estensione degli effetti

della adozione legittimante, prevista dall'art. 79 della legge del

1983 n. 184, nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del

codice civile precedentemente in vigore, che la differenza di età

tra adottanti ed adottato superiore ai 40 anni non poteva essere di

ostacolo, in presenza, tra l'altro dei valori costituzionali di cui

agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione

(sentenza n. 183 del 1988).

Il divario di età legislativamente previsto non si pone dunque

come così assoluto da non poter essere ragionevolmente intaccato, in

casi rigorosamente circoscritti ed eccezionali, per consentire la

affermazione di interessi, particolarmente attinenti al minore ed

alla famiglia, che trovano radicamento e protezione costituzionale e

la cui esistenza in concreto sia rimessa al rigoroso accertamento

giudiziale. Tale situazione si verifica nel caso di fratelli e

sorelle minori, uniti da comunità di vita e di educazione, quale

parte di un nucleo familiare, e che versino in eguale stato di

adottabilità.

In proposito si può rilevare che la legge del 1983, n. 184,

consente, in principio, l'adozione plurima; anzi afferma che non può

essere disposto l'affidamento di uno solo dei due fratelli, tutti in

stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni (art.

22), ma non ne disciplina in modo specifico i profili attinenti al

divario di età tra adottanti ed adottando, quando per uno dei minori

tale divario non rientri in quello previsto in via generale dall'art.

6, secondo comma.

I valori costituzionali di protezione della personalità dei

minori, risultanti dagli artt. 2 e 31 della Costituzione, la esigenza

di un pari trattamento di essi quando versano nella medesima

condizione, come pure quella di salvaguardare la unità familiare che

residua o si va a comporre, impongono che sia mantenuta la loro

comunanza di vita e di educazione, quando dalla separazione

deriverebbe per essi un danno grave, suscettibile di rigorosa

valutazione da parte del giudice. In tal caso, essendo uno dei minori

adottabile o adottato, la preclusione della adozione di un fratello o

di una sorella da parte degli stessi adottanti solo in ragione del

superamento del divario massimo di età, non è costituzionalmente

legittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori) nella parte in cui non consente

l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando

per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di quarant'anni

l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno

grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari