Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della

legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 3

luglio 1998 dalla Corte d'appello di Roma - sezione minorenni nel

procedimento civile promosso da Francesco Miceli ed altra, iscritta

al n. 748 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di costituzione di Francesco Miceli ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Francesco Miceli per Francesco Miceli ed altra.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione avverso il decreto

del tribunale per i minorenni, che aveva rigettato l'istanza dei

ricorrenti, aspiranti alla dichiarazione di idoneità all'adozione di

un minore straniero, perché la differenza di età tra essi ed il

minore che avevano intenzione di adottare era superiore a quaranta

anni, la Corte d'appello di Roma - sezione minorenni, con ordinanza

emessa il 3 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,

3 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983,

n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),

nella parte in cui non consente l'adozione di un minore in stato di

adottabilità che abbia già instaurato con gli adottanti profondi

legami, quando l'età di questi ultimi superi di più di quaranta

anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età

compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se

dalla mancata adozione derivi per il minore un danno grave e non

altrimenti evitabile.

La Corte d'appello rileva che l'idoneità dei coniugi per

l'adozione internazionale è dichiarata, come prevede l'art. 30 della

legge n. 184 del 1983, solitamente quando non è stato ancora

individuato il minore da adottare. Ciò non esclude che, in

situazioni particolari, la dichiarazione di idoneità, che implica

l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6 della stessa legge,

possa essere orientata ad un determinato minore, pur precedendo il

provvedimento dell'autorità straniera la cui efficacia in Italia

sarà poi dichiarata dallo stesso tribunale per i minorenni. Nel caso

sottoposto all'esame del giudice rimettente, il minore straniero che

i coniugi intenderebbero adottare - proveniente da una zona

contaminata dal disastro nucleare di Chernobyl, in precarie

condizioni psichiche, portatore di handicap in stato di abbandono e

ricoverato in un istituto nel paese di origine - era già stato più

volte ospitato, per circa 17 mesi, nella famiglia dei richiedenti

l'adozione, nella quale era affettivamente inserito.

La dichiarazione di idoneità specifica per l'adozione di quel

determinato minore sarebbe necessaria proprio perché il giudice

possa, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n.

148 del 1992 e n. 303 del 1996), valutare in concreto se da quella

mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per

il minore, tale da consentire la deroga all'ordinario limite del

divario di età tra adottanti ed adottando. La valutazione

dell'idoneità in concreto, riferita ad uno specifico minore, sarebbe

anzi necessaria sia per rassicurare l'autorità straniera sulla

possibile efficacia del provvedimento di adozione che essa è

chiamata ad emettere, nonostante il superamento dei limiti posti in

astratto dalla legge italiana, sia per garantire l'ingresso del

minore nel nostro Paese. Sicché la questione di legittimità

costituzionale della norma che disciplina i limiti del divario di

età tra adottanti ed adottando sarebbe rilevante anche nella fase

del procedimento di accertamento preventivo dell'idoneità dei

coniugi, senza che si debba attendere la fase della dichiarazione di

efficacia del provvedimento di adozione emanato dall'autorità

straniera.

Nel merito la Corte d'appello ricorda che è già stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della

legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, nelle stesse circostanze

di necessità per il minore, non prevede la deroga al rigido limite

del divario di età tra adottanti e adottato (sentenza n. 303 del

1996). Ma lo stesso giudice rileva che la dichiarazione di

illegittimità costituzionale è stata pronunciata per il superamento

del limite di età da parte di uno solo dei coniugi adottanti: è

stata così introdotta una deroga che, costituendo eccezione ad una

regola generale, non potrebbe essere estesa interpretativamente. Solo

una norma o una nuova pronuncia di illegittimità costituzionale

potrebbe consentire l'adozione anche quando, come nel caso sottoposto

all'esame del giudice rimettente, entrambi i coniugi superano la

differenza di età stabilita dalla regola generale.

La limitazione che l'art. 6 della legge n. 184 del 1983 ancora

esprime sarebbe tuttavia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della

Costituzione. Il giudice rimettente ritiene che sia leso il diritto

del minore, compreso tra quelli riconosciuti come inviolabili

dell'uomo, ad una crescita che assicuri l'armonioso sviluppo della

sua personalità. Inoltre non sarebbe osservato l'obbligo di

rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e mancherebbe la dovuta protezione della famiglia e

dell'infanzia; mentre, in coerenza con i principi costituzionali,

l'intera disciplina dell'adozione dei minori deve essere ispirata

alla protezione della personalità e dell'interesse di questi ultimi,

ai quali va assicurato un sereno sviluppo, mediante l'inserimento in

una famiglia idonea. Questa finalità potrebbe essere perseguita da

genitori adottivi ancora giovani, seppure la loro età superi di poco

il divario di quaranta anni rispetto all'età del minore, in grado di

trasmettere a chi è in stato di abbandono il proprio patrimonio

culturale ed educativo.

2. - Per sostenere la fondatezza della questione di legittimità

costituzionale si sono costituiti i coniugi che, nel giudizio

principale, avevano chiesto che fosse dichiarata la loro idoneità

all'adozione internazionale. Essi sottolineano che non è in

discussione la discrezionalità del legislatore nello stabilire

criteri e requisiti per l'idoneità all'adozione, ma che è

denunciata invece la mancata previsione di deroghe che consentano di

tutelare situazioni particolari, nelle quali è evidente la lesione

all'interesse del minore che deriverebbe dalla mancata adozione.

Le parti private ritengono che la rigida regola della differenza di

età massima tra il minore e gli adottanti, stabilita dall'art. 6

della legge n. 184 del 1983, si discosterebbe da quanto prevede la

convenzione europea in materia di adozione di minori (ratificata e

resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357), la quale, pur

prevedendo il divario di età tra adottanti ed adottato, consente

tuttavia che in circostanze eccezionali si possa derogare a tale

limite (art. 7), purché la differenza di età non sia inferiore a

quella che solitamente intercorre tra genitori e figli, sempre che

sia assicurato l'interesse del minore ad un ambiente familiare

stabile ed armonioso (art. 8).

Le parti private ricordano che la giurisprudenza costituzionale,

riconoscendo la preminenza dell'interesse del minore, ha già

consentito deroghe alla regola del divario di età, quando dalla

mancata adozione derivi per quest'ultimo un danno irreversibile,

infinitamente superiore a quello di avere genitori adottivi la cui

carenza consista solo nel non avere l'età prescritta. Situazione,

questa, che si verificherebbe nel caso in esame, avendo il minore

già instaurato profondi legami affettivi ed educativi con la

famiglia degli aspiranti adottanti, i quali superano di poco il

divario di età massimo stabilito dall'art. 6 della legge n. 184 del

1983, mentre per il minore non vi sarebbe alcuna alternativa a quella

adozione.

3. - In prossimità dell'udienza le parti private hanno depositato

una memoria per ribadire che in materia di adozione rileva solo

l'interesse del minore. Esclusivamente in ragione di tale interesse

la giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto che il

limite della differenza di età rispetto ai genitori adottivi,

fissato dalla legge, non può essere tale da non ammettere deroghe in

circostanze eccezionali, purché venga rispettato il criterio del

divario di età che solitamente intercorre tra genitori e figli.

Ammessa la possibilità di deroga quando uno solo dei coniugi

superi il divario di età previsto dalla regola generale (sentenza n.

303 del 1996), la stessa deroga non potrebbe essere esclusa quando

entrambi i coniugi superino tale limite, sempre che qualsiasi diversa

soluzione arrechi al minore un danno irreparabile.

Le parti private sottolineano che la questione di legittimità

costituzionale è rilevante anche nella prima fase del procedimento

di adozione internazionale, potendo l'idoneità essere valutata in

concreto, con riferimento ad un minore già individuato, in

precedenza legittimamente accolto in quel nucleo familiare e che

abbia instaurato con gli aspiranti all'adozione profondi legami.

L'apprezzamento sin da questa fase dell'interesse del minore, che

giustificherebbe la deroga al divario massimo di età, risponderebbe

anzi alla necessità di collaborare con l'autorità straniera,

secondo un principio già considerato dalla giurisprudenza

costituzionale (sentenza n. 10 del 1998) e che ispira la convenzione

de L'Aja per la tutela dei minori e la collaborazione in materia di

adozione internazionale (ratificata e resa esecutiva con legge 31

dicembre 1998, n. 476). Tale valutazione, anticipata rispetto al

provvedimento di adozione, non toccherebbe l'autonomia di giudizio

sia dell'autorità straniera che deve disporre l'adozione, sia del

giudice italiano nella fase successiva della dichiarazione di

efficacia del provvedimento straniero. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la norma

che, nel contesto della disciplina dell'adozione dei minori,

stabilisce il divario massimo di età che può intercorrere tra i

coniugi adottanti e l'adottando.

Investita dell'impugnazione contro la mancata dichiarazione di

idoneità preordinata all'adozione di un minore straniero che, a

seguito dei periodi legittimamente trascorsi presso quel nucleo

familiare, aveva stabilito con i coniugi ricorrenti un particolare

rapporto affettivo ed educativo, ma rispetto al quale entrambi i

coniugi superavano di poco il divario massimo di età stabilito quale

requisito per l'adozione dall'art. 6, secondo comma, della legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori), la Corte d'appello di Roma - sezione minorenni ritiene che

questa disposizione, da applicare in base all'art. 30 della stessa

legge anche all'adozione internazionale, sia in contrasto con gli

artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non consente

l'adozione di un minore in stato di adottabilità che abbia già

instaurato con gli adottanti profondi legami, quando l'età di questi

ultimi superi di più di quaranta anni l'età dell'adottando, pur

rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito

intercorre tra genitori e figli e dalla mancata adozione derivi al

minore un danno grave e non altrimenti evitabile.

Ad avviso del giudice rimettente, anche quando entrambi i coniugi

superino l'ordinario divario di età con l'adottando dovrebbero

valere le ragioni che, in analoghe circostanze di necessità per il

minore, hanno portato alla dichiarazione di illegittimità

costituzionale della disposizione, ora nuovamente denunciata, nella

parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre

l'adozione, anche quando l'età di uno dei coniugi adottanti

superasse il divario di età, rispetto all'adottando, da essa

stabilito (sentenza n. 303 del 1996).

La norma, quale risulta a seguito della precedente dichiarazione di

illegittimità costituzionale, consentirebbe la deroga al limite del

divario di età quando uno solo dei coniugi lo superi. La deroga,

costituendo una eccezione alla regola generale, non potrebbe essere

estesa interpretativamente dal giudice. Ma la mancata previsione

della possibilità di deroga quando il limite del divario di età sia

superato da entrambi gli adottanti contrasterebbe con i principi che

la Costituzione stabilisce per la protezione dei minori (artt. 2, 3

e 31), giacché deve essere garantito a questi ultimi il diritto,

considerato inviolabile, allo sviluppo della loro personalità, e

devono essere rimossi gli ostacoli che si frappongono a tale pieno

sviluppo. Per raggiungere questi obiettivi, la disciplina

dell'adozione dovrebbe assicurare la protezione della personalità ed

il preminente interesse del minore, consentendo che questi sia

inserito in una famiglia che gli assicuri un sereno sviluppo.

2. - La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata

nel corso della fase del procedimento per l'adozione internazionale

destinata ad accertare l'idoneità dei coniugi, indipendentemente ed

anzi prima che l'autorità straniera emani il provvedimento di

adozione, destinato ad essere, successivamente, dichiarato efficace

in Italia.

La dichiarazione di idoneità, per il suo carattere preliminare e

generico, solitamente non è correlata ad un minore già individuato.

Ciò non esclude che il decreto motivato del tribunale per i

minorenni che dichiara tale idoneità (art. 30 della legge n. 184 del

1983) possa contenere, per la necessaria collaborazione con

l'autorità straniera che ispira ora anche la convenzione per la

tutela del minore e la cooperazione internazionale in materia di

adozione (fatta a L'Aja nel 1993, ratificata e resa esecutiva con

legge 31 dicembre 1998, n. 476), ogni elemento necessario o utile

perché possa essere efficacemente tutelato l'interesse del minore,

da porre in relazione alle caratteristiche della famiglia adottiva,

le quali devono essere apprezzate dall'autorità straniera per

valutare se quella famiglia soddisfa in concreto le necessità del

fanciullo (cfr. sentenza n. 10 del 1998). Nell'interesse di

quest'ultimo, quando uno dei requisiti previsti dalla legge italiana

per l'adozione sussiste solo in relazione alla situazione di uno

specifico minore, il quale abbia un particolare rapporto con i

coniugi che intendono adottarlo, la valutazione e la enunciazione di

tale elemento condizionante l'idoneità rientra naturalmente nel

contesto del provvedimento che la accerta.

Il giudice rimettente ha dunque ritenuto, correttamente, di

apprezzare sin dalla fase del procedimento per l'adozione

internazionale, destinata ad accertare l'idoneità dei coniugi, la

sussistenza di condizioni che consentano di derogare al requisito,

stabilito come regola generale, del divario massimo di età tra

adottanti e adottando; deroga che può essere affermata solo in

rapporto alla situazione di uno specifico minore già individuato.

Anche in questa fase del giudizio può trovare, quindi, applicazione

la norma, oggetto della eccezione di legittimità costituzionale, che

disciplina il limite dell'età per l'adozione, sicché la incidentale

soluzione del dubbio di costituzionalità è rilevante ai fini della

decisione che il giudice rimettente è chiamato ad emettere.

3. - La questione di legittimità costituzionale, prospettata nei

confronti del combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge n.

184 del 1983, è da considerare riferita all'art. 6, secondo comma,

della stessa legge: la sola disposizione che stabilisce, come regola

generale per l'adozione di minori sia italiani che stranieri, i

limiti del divario di età che devono sussistere fra adottanti e

adottando. A tale disposizione l'art. 30 della stessa legge

semplicemente rinvia per indicare i requisiti che devono essere

accertati per la dichiarazione di idoneità all'adozione

internazionale.

4. - Nel merito la questione è fondata, nei limiti di seguito

precisati.

La differenza di età tra gli adottanti ed il minore non

costituisce un elemento accidentale ed accessorio dell'idoneità dei

coniugi ad adottare, ma è anzi un elemento essenziale perché possa

essere soddisfatto l'interesse del minore in stato di abbandono ad

essere definitivamente inserito in una famiglia di accoglienza, che

pienamente sostituisca quella naturale, instaurando un legame di

filiazione legale con gli adottanti, i quali assumono i doveri e le

potestà proprie dei genitori (sentenza n. 349 del 1998).

La differenza di età che separa il minore dai genitori adottivi

deve essere contenuta in limiti analoghi a quelli che ordinariamente

intercorrono tra genitori e figli (v. art. 8 della convenzione

europea in materia di adozione di minori firmata a Strasburgo nel

1967, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357),

proprio perché tra adottanti e adottato si costituisca un rapporto

non dissimile da quello naturale.

Il legislatore può, nell'esercizio della discrezionalità che gli

è propria, stabilire i limiti del divario di età, sia minimo che

massimo, tra adottanti ed adottando, determinandolo in rispondenza

alle finalità che caratterizzano l'adozione legittimante e tenendo

conto del contesto sociale nel quale questo istituto è destinato ad

operare. Ma tale regola non può essere così assoluta da non

tollerare, sempre che si rimanga nell'ambito di un divario di età

compatibile con la funzione dell'adozione legittimante, alcuna

eccezione: neanche quando la deroga alla regola generale non sia

richiesta in ragione dell'ordinario interesse del minore a trovare

una famiglia di accoglienza, interesse che può essere diversamente

soddisfatto, ma risponda invece alla necessità di salvaguardare il

minore da un danno grave e non altrimenti evitabile che a lui

deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia

adottiva, la sola che possa soddisfare tale esigenza.

In una simile situazione, e nei limiti in cui l'eccezione risponda

ad un rigoroso criterio di necessità, è stata già affermata, in

riferimento ai principi costituzionali che garantiscono la protezione

dei minori (artt. 2 e 31 Cost.), la illegittimità costituzionale

dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983 (sentenza n.

303 del 1996). In correlazione con la situazione allora esaminata, la

pronuncia di illegittimità costituzionale è stata contenuta

nell'ipotesi in cui uno solo dei coniugi adottanti superasse di oltre

quaranta anni l'età dell'adottato.

La medesima situazione di necessità per il minore giustifica la

deroga che si renda egualmente indispensabile, per evitare il danno

grave che gli deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica

famiglia adottiva, anche quando la deroga si riferisca ad entrambi i

coniugi adottanti, sempre che il divario di età si mantenga in

quello che solitamente intercorre tra genitori e figli.

Non sarebbe difatti ragionevole non assicurare anche in tale

situazione la medesima tutela per il minore che ne abbia necessità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il

giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente

l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di

oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la

differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra

genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e

non altrimenti evitabile per il minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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