Legge sull’adozione

Art. 44 adozione

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

  • a)da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, ((anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,)) quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  • b)dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
  • c)quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
  • d)quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figli. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

Testo vigente dal 13 novembre 2015

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 44 adozione, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 30786/2025

    24 novembre 2025
    • Adozione

    In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore anche con riferimento alla salvaguardia della relazione tra quest'ultimo e chi abbia condiviso la nascita e lo sviluppo della sua personalità, essendo il giudice tenuto a verificare la consistenza di tale rapporto e la sua effettiva incidenza sullo sviluppo, in chiave prognostica e non meramente contingente, della personalità del minore e sul suo benessere psico-fisico; ne consegue che l'adozione deve essere esclusa solo in presenza di un radicale pregiudizio derivante dalla prosecuzione della relazione fondato sull'accertamento di concrete e gravi condotte del richiedente l'adozione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello con la quale l'adozione da parte della madre sociale è stata rigettata valorizzando, esclusivamente, l'accesa conflittualità tra questa e la madre biologica ed il rifiuto della minore, anche in conseguenza di tale conflittualità, ad avere rapporti con la prima, senza considerare le conseguenze derivanti, per la minore, dalla perdita radicale e definitiva del rapporto con la genitrice intenzionale).

    Art. 44 adozione · Art. 2 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16242/2025

    17 giugno 2025
    • Adozione

    In tema di adozione ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, l'accertamento in concreto del superiore interesse del minore richiede una verifica giudiziale particolarmente rigorosa allorché, per le specifiche circostanze del caso, il nucleo familiare risulti disgregato ovvero caratterizzato da una significativa conflittualità tra i suoi componenti; tuttavia, tale accertamento non può tradursi in un'automatica presunzione di inidoneità genitoriale della parte richiedente che si trovi in contrasto con l'altro genitore, dovendo, invece, il giudice valorizzare, secondo un criterio orientato alla ricerca del "best interest of the child", la qualità del legame affettivo e la capacità di ciascuno dei partner di corrispondere appieno ai bisogni evolutivi e relazionali del minore.

    Art. 44 adozione · Art. 17 adozione · Art. 46 adozione

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9216/2025

    8 aprile 2025

    In tema di carta di identità elettronica, la disapplicazione del d.m. 31 gennaio 2019 da parte del giudice, che ordini al Ministero dell'interno di indicare sul documento del figlio minore di una coppia omoaffettiva femminile la dicitura "genitore", in corrispondenza dei nomi del genitore naturale e di quello adottivo, è legittima, poiché il decreto ministeriale suddetto, nel disporre l'utilizzo dei termini "padre" e "madre", contrasta con l'art. 3, comma 5, T.U.L.P.S., che si riferisce ai "genitori" come soggetti richiedenti il rilascio, e consente un'indicazione appropriata solamente per una delle due madri, poiché impone all'altra di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalità ("padre") non consona al suo genere, senza dare adeguata rappresentazione alla realtà giuridica familiare venutasi a creare a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di adozione.

    Art. 44 adozione · Art. 3 Testo unico di pubblica sicurezza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 44/1990

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1990

    La differenza di età di diciotto anni richiesta come dato temporale di distanza fra adottante e adottando minorenne (art. 44, comma quinto, L. n. 184 del 1983) prescinde da giustificazioni naturalistiche e dunque non è confrontabile con la soglia minima di età (sedici anni) richiesta per il riconoscimento o la legittimazione della prole generata (artt. 250 e 284 cod. civ.).

    Art. 44 adozione

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  • Sentenza n. 315/2007

    Questione infondata
    20 luglio 2007

    In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 44, comma 1, lettera b ), e 46, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per violazione, rispettivamente, del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, e degli artt 2 e 31, secondo comma, Cost., va disattesa l'eccezione di inammissibilità, opposta in dipendenza della mancata notificazione del ricorso al minore al quale si riferisce il procedimento di adozione: e invero le questioni sono state sollevate nel corso di un giudizio di appello promosso dalla parte che eccepisce l'inammissibilità, con ricorso presentato in proprio e in qualità di unico genitore esercente la potestà genitoriale sul minore stesso.

    Art. 3 cost. · Art. 2 cost. · Art. 31 cost. · Art. 44 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 383/1999

    Questione infondata
    7 ottobre 1999

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 44, primo comma, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto, subordinando la "adozione in casi particolari" (non legittimante) ivi prevista, alla condizione - che nelle fattispecie in oggetto certamente non si verifica - della impossibilita'di un affidamento preadottivo, non consentirebbe ai parenti entro il quarto grado l'adozione di minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla potestà parentale o si dimostrino consenzienti, nonché, in riferimento, oltre che all'art. 3, all'art. 30, secondo comma, Cost., nei confronti dello stesso art. 44, primo comma, lettere a) e c), in quanto, impedendo ai suddetti parenti l'adozione del minore nei casi di incapacità dei genitori, non provvederebbe a che siano assolti i loro compiti. Contrariamente all'assunto dei rimettenti tribunali per i minorenni, infatti, qualora vi siano parenti entro il quarto grado che - come gli zii e le zie che hanno promosso i giudizi 'a quibus' - già tenuti per legge a prestare al minore l'assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire, adempiono in modo adeguato a tale obbligo, la legge, in mancanza del presupposto dello stato di abbandono - come confermano anche gli artt. 8 e 11 della legge n. 184 del 1983 - non esige la dichiarazione dello stato di adottabilità, realizzandosi così una delle ipotesi in cui, esistendo un nucleo con vincoli di parentela tenuto e disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita, non è necessario di trovarne altri, e pertanto, pur se con effetti più limitati rispetto a quelli della "adozione legittimante", ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima, la "adozione in casi particolari" è possibile, conformemente al principio, ispiratore di tutta la disciplina in materia, dell'effettiva realizzazione dell'interesse del minore. Intesa in tal senso, la disposizione dell'art. 44, comma primo, lettera c), della legge n. 184 del 1983, sfugge quindi alla censura formulata sotto il profilo della asserita, ma in realtà insussistente, ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi, contemplata nella lettera a), del minore orfano di padre e di madre - per la quale l'"adozione in casi particolari" da parte dei parenti entro il sesto grado è espressamente ammessa - restando superati, di conseguenza, anche gli ulteriori motivi dedotti, sull'identico presupposto, nell'altra su accennata questione.

    Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 44 adozione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 novembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 2014 al 13 novembre 2015. 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, aggiunto: anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figlitolto: .... Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art44 · fonte del testo

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