Corte costituzionale

Sentenza n. 303/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 30 e 32

della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 18

novembre 1994 dalla Corte di cassazione, sezione unite civili, sui

ricorsi riuniti proposti dal procuratore della Repubblica presso il

tribunale per i minorenni di Salerno contro Giovanni Battista

Crescenzo ed altra e da Giovanni Battista Crescenzo ed altra contro

il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

di Salerno, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 18 novembre 1994 nel corso di un

giudizio promosso per attribuire efficacia in Italia, come

affidamento preadottivo, ad un provvedimento di adozione emesso nel

Maryland (Stati Uniti), la Corte di cassazione, sezione unite civili,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 6, 30 e 32 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non

prevede che il giudice, nel valutare il requisito della differenza di

età tra minore adottando ed adottante non superiore a quaranta anni,

possa tenere conto, quale circoscritto ed eccezionale motivo di

ammissibilità della declaratoria di efficacia del provvedimento

straniero, del superamento di tale limite, da parte di uno dei

coniugi adottanti ma non dell'altro, in misura tale che sia comunque

rispettata la differenza biologica naturale, ovvero ordinaria, tra

genitori e figli (alla quale è ispirata la convenzione europea in

materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967

e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357).

La Corte di cassazione era chiamata a pronunciarsi, su ricorso sia

del pubblico ministero che dei coniugi adottanti, sul decreto del

tribunale per i minorenni di Salerno, che, considerato l'interesse

preminente del minore, aveva attribuito efficacia al provvedimento

straniero di adozione, calcolando la differenza di età tra minore ed

adottante, prevista dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983 e da

applicare anche all'adozione internazionale (art. 30 della stessa

legge), non a giorni, ma in base agli anni interamente compiuti

dall'adottante. Con la conseguenza che il limite di quaranta anni,

altrimenti superato di soli tre mesi da uno dei coniugi adottanti,

era da considerare rispettato.

La Corte di cassazione afferma che l'accertamento dei requisiti

previsti dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983 è richiesto

dall'art. 30 della stessa legge anche per l'adozione di minori

stranieri e comprende, quindi, il requisito della differenza di età

tra coniugi adottanti e minore da adottare. La specifica fissazione

di tale limite in non più di quaranta anni non consente, secondo il

tenore letterale della disposizione, di fare ricorso, per attribuire

efficacia a sentenze straniere di adozione, a valutazioni diverse, in

ipotesi compatibili con i principi di ordine pubblico italiano,

quando sia superato il limite di quaranta anni, ma il divario di età

riproduca la differenza biologica naturale e l'adozione risponda, con

certezza, all'interesse del minore.

Ad avviso del giudice rimettente, si è in presenza di una

disciplina tassativa e rigida, che non permette in nessun caso di

attribuire efficacia al provvedimento straniero di adozione, in

mancanza del requisito della differenza di età, anche quando vi sia

un eccezionale interesse del minore, pur altre volte considerato

dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 183 del 1988 e n. 44

del 1990) come idoneo a consentire, a seguito di un rigoroso

accertamento giudiziale, di superare la rigidità dello sbarramento

legislativo.

La Corte di cassazione ritiene che la disciplina denunciata sia in

contrasto con gli artt. 2 e 31 della Costituzione, perché non

permetterebbe al coniuge in possesso del requisito dell'età di

realizzare il diritto alla costituzione della famiglia adottiva, a

causa di una situazione estranea alla sfera dei propri diritti e

doveri, e senza che vi sia un conflitto con i principi di ordine

pubblico. Inoltre ammettere l'adozione anche in questi casi potrebbe

far realizzare il fondamentale interesse del minore e consentirebbe

di adempiere al dovere di solidarietà verso chi versa in stato di

abbandono.

La Corte rimettente prospetta anche la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, in quanto il coniuge idoneo ad adottare, sempre che sia

tutelato l'interesse del minore, sarebbe posto, a parità di

condizioni personali, in posizione di diseguaglianza rispetto agli

altri cittadini.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura ritiene che sarebbe difficile sottrarre le norme

denunciate alla censura di incostituzionalità, se il requisito della

differenza di età dovesse essere inteso ed applicato nel significato

rigoroso, attribuito dall'ordinanza di rimessione.

La questione potrebbe essere, tuttavia, risolta in via

interpretativa. È stata, difatti, già dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del

1983, nella parte in cui non consente l'adozione di uno o più

fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età

degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando

e dalla loro separazione possa derivare ai minori un danno grave per

il venir meno della comunanza di vita e di educazione (sentenza n.

148 del 1992). La Corte costituzionale ha, quindi, già ritenuto che

il divario di età, legislativamente previsto, non si pone come così

assoluto da non poter essere ragionevolmente intaccato, in casi

circoscritti ed eccezionali, per consentire l'affermazione di

interessi, particolarmente attinenti al minore ed alla famiglia, che

trovano radicamento e protezione costituzionale e la cui esistenza in

concreto sia rimessa al rigoroso accertamento giudiziale.

Ad avviso dell'Avvocatura, il divario di età vive, nel nostro

ordinamento, nei limiti entro i quali è stata riconosciuta la sua

aderenza ai valori costituzionali di protezione della personalità

dei minori. Il caso considerato nel giudizio principale (superamento

di appena tre mesi del divario massimo di età da parte di un solo

coniuge) sarebbe compreso nell'ambito di questa interpretazione,

conforme ai principi costituzionali, che consente alla prudente e

ponderata valutazione del giudice di attenuare l'apparente rigidità

nella disciplina del divario di età legislativamente fissato. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la norma

relativa al divario di età tra coniugi adottanti ed adottato,

fissato in non più di quaranta anni dalla disciplina dell'adozione

dei minori. La Corte di cassazione ritiene che l'art. 6 della legge

4 maggio 1983, n. 184, che stabilisce tale requisito, operante anche

per l'adozione di minori stranieri in forza degli artt. 30 e 32 della

stessa legge, possa essere in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della

Costituzione. Il dubbio di legittimità costituzionale è formulato

per la rigidità della regola, che non consente al giudice di tenere

conto, quale circoscritto ed eccezionale motivo di ammissibilità

della dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di

adozione, del superamento, da parte di uno solo dei coniugi

adottanti, del limite di età di quaranta anni tra adottante ed

adottato, in maniera tale che sia comunque rispettata la differenza

biologica naturale ovvero ordinaria tra genitori e figli.

2. - La questione, prospettata nei confronti del combinato disposto

degli artt. 6, 30 e 32 della legge n. 184 del 1983 in un caso che

riguarda l'adozione di un minore straniero, è tuttavia da

considerare riferita all'art. 6, secondo comma, della stessa legge,

che stabilisce il requisito, generale e comune tanto all'adozione

nazionale che a quella internazionale, del divario di età tra

coniugi adottanti e minore adottato.

Difatti il legislatore, nel disciplinare l'adozione dei minori, ha

stabilito, tra le disposizioni generali della legge n. 184 del 1983,

alcuni requisiti comuni per l'adozione, sia quando essa è

direttamente disposta dal giudice nazionale, sia quando, per i minori

stranieri, è disposta dallo stesso giudice, ma sul presupposto di un

provvedimento di adozione emesso in altri paesi e che solo così può

acquistare efficacia in Italia.

L'unificazione dei requisiti risponde ad un principio al quale si

ispira l'intera legge n. 184 del 1983: quello della pari protezione

dei minori e quindi della omogeneità di disciplina sostanziale per

la loro adozione, tanto che siano italiani quanto stranieri,

evitando, in danno di questi ultimi, discriminazioni ed abusi

(sentenza n. 536 del 1989).

Questo principio risponde all'esigenza di una comune e generale

salvaguardia della personalità e dei diritti del minore, e trova

fondamento nella garanzia costituzionale della dignità della persona

e nella speciale protezione dell'infanzia (artt. 2 e 31 della

Costituzione). Il medesimo principio ispira le norme internazionali

che richiedono, per l'adozione all'estero, garanzie e norme

equivalenti a quelle previste per l'adozione nazionale (art. 21 della

convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20

novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176).

Tra i requisiti comuni alle due forme di adozione, nazionale ed

internazionale, l'età degli adottanti, rispetto a quella degli

adottandi, ha un rilievo non secondario. Essa è presa in

considerazione anche dalla convenzione europea in materia di adozione

di minori, che prevede la regola generale di una differenza di età,

tra adottante e adottato, non diversa da quella che intercorre di

solito tra genitori e figli (art. 8 della convenzione di Strasburgo

firmata il 24 aprile 1967, resa esecutiva con legge 22 maggio 1974,

n. 357).

L'adozione di minori è, difatti, destinata a far cessare ogni

rapporto tra la famiglia di origine e l'adottato, il quale viene

definitivamente inserito nella famiglia di accoglienza, assumendo in

essa la condizione giuridica di figlio legittimo. La famiglia di

accoglienza è chiamata, quindi, ad assolvere una funzione

completamente sostitutiva della famiglia di origine e deve, pertanto,

avere tutti i requisiti di una famiglia nella quale ordinariamente

avviene l'accoglienza della nascita, l'assistenza e l'educazione del

fanciullo. Così si spiega il divario di età tra genitori adottivi e

minore adottato, che deve essere conforme a tale modello.

3. - Il legislatore ha ritenuto, facendo uso della discrezionalità

che gli è propria, di stabilire, sia nel minimo che nel massimo

(rispettivamente in diciotto e quaranta anni), il divario di età tra

adottanti e adottando in modo rispondente alle finalità peculiari

dell'adozione legittimante e tenendo conto delle condizioni sociali

nelle quali l'istituto è destinato ad operare.

Non viene ora posta in discussione la regola, ragionevolmente

stabilita dal legislatore, ma la sua assolutezza, tale da non

tollerare eccezione alcuna anche quando l'adozione risponda al

preminente interesse del minore e la specifica famiglia di

accoglienza, giudicata idonea, sia la sola che possa soddisfare tale

interesse, ma sia superato il divario di età rigidamente previsto,

pur rimanendo tale divario compreso in quello che di solito può

intercorrere tra genitori e figli, sicché l'adozione non può essere

disposta ed in concreto ne deriva un danno per il minore stesso.

Questa Corte ha già ritenuto che la regola del divario massimo di

età tra adottante e adottato non può essere così assoluta da non

poter essere ragionevolmente intaccata, in casi rigorosamente

circoscritti ed eccezionali, per consentire l'affermazione di

interessi, attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano

radicamento e protezione costituzionale, la cui esistenza in concreto

sia rimessa al rigoroso accertamento giudiziale (sentenza n. 148 del

1992).

Sotto questo profilo non viene in considerazione l'interesse dei

coniugi ad avere figli legittimi di derivazione adottiva. Né, per

gli aspetti considerati, il limite di età stabilito dalla

disposizione denunciata per l'adozione di minori può essere valutato

in relazione all'interesse ed alla posizione dell'adottante, giacché

l'intero sistema dell'adozione di minori è eminentemente incentrato

sulla valutazione e sulla protezione della personalità e

dell'interesse del fanciullo, alla cui accoglienza è preordinato lo

stesso apprezzamento dell'idoneità della famiglia adottiva, e quindi

dei requisiti richiesti ai suoi componenti.

Occorre, invece, considerare l'interesse e la protezione del

minore, che l'ordinanza di rimessione prospetta quali elementi del

giudizio di legittimità costituzionale, facendo riferimento agli

artt. 2 e 31 della Costituzione.

4. - In continuità con la precedente giurisprudenza

costituzionale, relativa al superamento dell'assoluta rigidità delle

prescrizioni normative, quanto alla differenza di età tra coniugi

adottanti ed adottando (sentenze n. 183 del 1988, n. 44 del 1990, n.

148 del 1992), deve essere riconosciuta la possibilità che il

giudice valuti, con rigoroso accertamento, l'eccezionale necessità

di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, che questi sia

inserito nella famiglia di accoglienza che, sola, può soddisfare

tale suo interesse, anche quando, pur rimanendo nella differenza di

età che può solitamente intercorrere tra genitori e figli, l'età

del coniuge adottante si discosti in modo ragionevolmente contenuto

dal massimo di quaranta anni, legislativamente previsto.

Tuttavia, affinché non si trasformi in una regola, la cui

fissazione è invece rimessa alla discrezionalità del legislatore,

l'eccezione deve rispondere ad un criterio di necessità in relazione

ai principi ed ai valori costituzionali assunti quale parametro di

valutazione della legittimità costituzionale della disposizione

denunciata (artt. 2 e 31 della Costituzione).

Nel contesto di un istituto preordinato ad assicurare al minore in

stato di abbandono una famiglia di accoglienza idonea ad assolvere

pienamente la funzione di solidarietà propria della famiglia

legittima, la necessità della deroga al criterio rigido del divario

di età (fissato dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del

1983) si verifica quando l'inserimento in quella specifica famiglia

adottiva risponde al preminente interesse del minore e dalla mancata

adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per lo

stesso.

La questione è dunque, in questi limiti, fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il

giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente

l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti

superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la

differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra

genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e

non altrimenti evitabile per il minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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