Corte costituzionale

Sentenza n. 361/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1994 dal

Tribunale per i minorenni di Bologna sull'istanza proposta da

Gianluigi Guarnieri ed Elisabetta Schiavi, iscritta al n. 799 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento promosso per ottenere la

dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, il Tribunale

per i minorenni di Bologna, con ordinanza emessa il 22 settembre

1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 31 e 32 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, stabilendo i

requisiti dei coniugi che intendono adottare un minore, prevede che

la valutazione della loro idoneità si debba riferire alle attitudini

e risorse degli stessi e non all'intero ambiente familiare.

Il giudice rimettente premette che i coniugi, i quali

intenderebbero adottare due minori stranieri, sono uniti in

matrimonio da oltre tre anni, sono di straordinaria qualità umana ed

hanno i requisiti richiesti, avendo già adottato un bambino

straniero, risultato poi sieropositivo, perfettamente integrato nel

loro ambiente ed amorevolmente accudito. Tuttavia proprio la presenza

di un bambino sieropositivo nella famiglia in cui si chiede, sul

presupposto dell'accertamento preventivo dell'idoneità dei coniugi,

di poter inserire altri fanciulli pone problemi per la tutela

sanitaria degli adottandi.

Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale,

che, nel contesto di una attività di assistenza e cura alla persona,

ha ritenuto doverosa la previsione di accertamenti sanitari

dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione

per l'espletamento di attività che comportino rischi per la salute

dei terzi (sentenza n. 218 del 1994). Ritiene che questo principio

debba essere tenuto presente anche quando si tratta di prefigurare,

con l'adozione, la continuità di vita comune tra bambini, che può

determinare, se si escludono regimi non accettabili di controllo e

separazione, un rischio di contatto ematico non inferiore a quello

delle categorie professionali che prestano cura alle persone.

Il Tribunale per i minorenni ritiene che la disposizione

denunciata non consenta di prendere in esame, per il giudizio di

idoneità all'adozione, soggetti diversi dai coniugi, e non permetta

di valutare le situazioni nelle quali non è la condizione dei

genitori a costituire il problema, bensì quella del figlio già

inserito nella famiglia. Questa restrizione del campo di giudizio

sarebbe in contrasto con gli artt. 31 e 32 della Costituzione, che

stabiliscono il dovere della Repubblica di proteggere l'infanzia e di

tutelare la salute. Difatti sarebbe consentito dichiarare l'idoneità

all'adozione anche quando vi sia un rischio gravissimo per la salute

dei minori stranieri da adottare.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della

questione.

L'Avvocatura sostiene che il dubbio di legittimità costituzionale

muove da preoccupazioni condivisibili, ma non appare fondato.

L'interpretazione complessiva della legge n. 184 del 1983, anche ai

fini della dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale,

non solo consente, ma impone al giudice di valutare, con i requisiti

individuali, anche la complessiva situazione familiare dei coniugi

che richiedono l'adozione e nel cui ambito sarà accolto il minore.

L'art. 22 della legge n. 184 del 1983 stabilisce espressamente che

per procedere all'affidamento preadottivo occorre considerare la salute e l'ambiente familiare degli adottanti. Sebbene questa

disposizione si riferisca ad una fase della procedura di adozione che

nell'adozione di minori stranieri il giudice nazionale non affronta,

gli elementi in essa elencati rappresentano un'esplicitazione delle

circostanze che debbono concorrere favorevolmente per una prognosi

positiva sull'esito dell'affidamento e, quindi, anche per valutare

l'idoneità dei coniugi, tanto per l'adozione interna che per quella

internazionale.

Questa interpretazione, ricorda l'Avvocatura, trova pieno conforto

nella giurisprudenza in materia di dichiarazione dell'idoneità

all'adozione internazionale, che tiene conto del contesto familiare e

sociale dei richiedenti. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art. 6

della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, nel contesto della disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori, stabilisce i requisiti

soggettivi degli adottanti e, tra questi, che si tratti di coniugi

"idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che

intendono adottare".

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ritiene che questa

disposizione, facendo riferimento alle sole attitudini e risorse dei

coniugi, non consenta di tenere conto, anche ai fini della

dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, dell'intero

ambiente familiare. Sarebbe così irrilevante la presenza di un altro

figlio, esso pure adottivo, la cui sieropositività all'infezione da

HIV potrebbe mettere a rischio la salute dei minori stranieri da

adottare ed inserire nella convivenza familiare. Ne deriva il dubbio

che la mancata previsione di un giudizio di idoneità all'adozione

riferito all'intero ambiente familiare degli adottanti violi gli

artt. 31 e 32 della Costituzione, che stabiliscono rispettivamente il

dovere della Repubblica di proteggere l'infanzia e di tutelare la salute.

2. - La disciplina complessiva dell'adozione delineata dalla legge

n. 184 del 1983 ha, come essenziale e dominante obiettivo,

l'interesse dei minori ad un ambiente familiare stabile ed armonioso,

nel quale essi possano crescere sviluppando la loro personalità in

un sano ed equilibrato contesto di vita, affettivo ed educativo.

L'adozione implica di necessità il pieno inserimento del minore

nella comunità familiare adottiva (sentenza n. 89 del 1993) e

presuppone la valutazione dell'idoneità dei genitori adottivi non

nella loro isolata individualità, ma nel contesto della famiglia di

definitiva accoglienza, nella quale l'adottato è chiamato ad

integrarsi pienamente. Le condizioni di vita e di salute nella

comunità familiare concorrono, quindi, ad offrire al prudente

apprezzamento del giudice elementi di valutazione dell'idoneità dei

coniugi, che nella stessa comunità hanno naturale responsabilità ad

educare, istruire e mantenere i figli anche adottivi, ai quali deve

essere garantito un ambiente che prevedibilmente assicuri loro, in un

contesto familiare, quella crescita sana e quello sviluppo armonioso,

che costituiscono ragione e finalità dell'adozione dei minori. Del

resto l'attitudine ad educare, la situazione personale ed economica,

la salute e l'ambiente familiare sono, tutti, aspetti che concorrono

ad offrire elementi di valutazione dell'idoneità degli adottanti

(art. 22 della legge n. 184 del 1983) e che non sono ristretti alla

sola adozione nazionale.

Questi principi che ispirano la legge n. 184 del 1983 sono del

tutto coerenti con quelli espressi dalle convenzioni internazionali

dirette a proteggere in modo specifico i minori, le quali ammettono e

disciplinano l'adozione esclusivamente nell'interesse superiore del

fanciullo (si veda in particolare l'art. 21 della Convenzione sui

diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989,

ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176).

Così, nel decidere sull'adozione, è previsto che si tenga conto,

oltre che della personalità, della salute e della situazione

economica dell'adottante, anche della vita della sua famiglia e della

situazione del suo ambiente familiare (art. 9 della Convenzione

europea in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24

aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974,

n. 357).

Non è dunque escluso dal complesso delle valutazioni rimesse al

giudice, che deve decidere dell'idoneità dei coniugi adottanti,

l'apprezzamento in concreto, sulla base di tutti gli elementi di

fatto ritenuti utili per il giudizio, della loro attitudine ad

educare ed istruire i minori tenendo conto dell'intero ambiente

familiare, senza che sia in astratto di ostacolo preclusivo, ma

neppure in principio indifferente, l'infermità di componenti della

comunità familiare nella quale il minore adottando sia chiamato a

vivere e ad integrarsi, dovendo ogni situazione essere prudentemente

valutata dal giudice nel preminente interesse dell'adottando, anche

quando questi, come nell'adozione internazionale, non sia ancora

individuato.

Questa interpretazione dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983,

affermata più volte nella giurisprudenza ordinaria, coerente con le

enunciazioni delle convenzioni internazionali che, rese esecutive,

concorrono a configurare il nostro ordinamento normativo, è adeguata

ai principi costituzionali indicati dal giudice rimettente e consente

di ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in

riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, dal Tribunale per

i minorenni di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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