Legge sull’adozione

Art. 7 adozione

L'adozione e' consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo' essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta' predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. 3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'eta' inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita' di discernimento

Testo vigente dal 27 aprile 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001. 16 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta' tolto: sopraindicata aggiunto: predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. aggiunto: 3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha tolto: una eta' inferiore puo', se opportuno, aggiunto: un'eta' inferiore, deve essere sentito, tolto: salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore. aggiunto: in considerazione della sua capacita' di discernimento

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari