Legge sull’adozione

Art. 79 adozione

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreche' il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. 14 Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e ((, in considerazione della loro capacita' di discernimento,)) anche i minori di eta' inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso. I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti e' necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilita' o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante. Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione puo' essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 198 (in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella ipotesi di coniugi non piu' uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore."

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n.183 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di eta' tra adottanti ed adottato superi i 40 anni."

Testo vigente dal 27 aprile 2001

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 183/1988

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 1988

    Ai fini dell'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria, il richiamo al requisito della differenza massima di eta` tra adottante e adottato determina, contraddittoriamente, un effetto limitativo anziche` estensivo del programma di unificazione della disciplina dell'adozione voluto dal legislatore del 1983, e, pertanto, viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) ed ostacola la realizzazione di un diritto inviolabile dell'uomo, che, nella combinazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, commi primo e secondo, Cost., si specifica nel diritto al riconoscimento 'pleno iurè di quella formazione sociale primaria che e` la famiglia, i cui titolari sono sia la coppia adottante, sia il minore adottato (o affidato). Ulteriore violazione dell'art. 3 Cost. emerge, altresi`, dal raffronto con la disciplina dei "casi particolari" di adozione per i quali sussiste il solo requisito della differenza minima di eta` (diciotto anni) tra adottante e adottato. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 2 e 30, commi primo e secondo, Cost. - l'art. 79, comma primo, L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di eta` tra adottanti e adottato superi i 40 anni. - v. S. n. 198/1986.

    Art. 79 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 198/1986

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1986

    La tutela dei fondamentali interessi del minore - richiedente, tra l'altro, che l'"individuazione della famiglia sostitutiva" abbia carattere di "adeguatezza" alle condizioni particolari del minore, e dunque che il giudice ricerchi la soluzione "in concreto" ottimale, valutando in ogni caso anche "la consistenza dei legami affettivi che si siano creati col tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria" - ha indotto il legislatore a derogare, in taluni casi (artt. 25 e 44, legge 4 maggio 1983, n. 184), al requisito - pur razionalmente affermato in via generale (art. 6 stessa legge) - della persistenza (senza che sia intervenuta separazione, neppure di fatto) del rapporto di coniugio fra gli adottanti: in particolare, l'art. 25 della legge n. 184 - che presenta, oltre a notevoli analogie procedimentali, una sostanziale omogeneità con l'art. 79 - consente l'adozione anche a chi si sia separato nel corso dell'affidamento preadottivo, rimettendo al giudice la valutazione circa la prevalenza dell'una o dell'altra delle esigenze in gioco (presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori; ovvero consolidamento dei rapporti affettivi instauratosi di fatto). Raffrontata alla quale situazione, la rigida preclusione della possibilità che gli adottati in forma "ordinaria" conseguano, malgrado l'avvenuta separazione o divorzio degli adottanti, la più favorevole disciplina di status prevista dalla legge n. 184 del 1983, appare priva di razionale giustificazione, in quanto anche le situazioni degli adottati ai sensi del previgente art. 291 cod. civ. sono caratterizzate dalla preesistenza di legami - di norma più solidi rispetto a quelli che sorgono durante il breve periodo di affidamento preadottivo - fra i soggetti dell'instaurando rapporto, legami della cui consistenza deve poter tenere conto - nel superiore interesse del minore - il giudice, cui la legge rimette la valutazione (sia della domanda di adozione ex art. 25, che) della domanda di estensione ex art. 79. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbite le doglianze prospettate in riferimento agli artt. 2, 30, comma secondo, e 31, comma secondo, Cost.) - il comma primo dell'art. 79 cit., nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data di presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del cod. civ., precedentemente in vigore.

    Art. 291 c.c. · Art. 79 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 197/1986

    Questione infondata
    18 luglio 1986

    Lungi dall'introdurre un istituto nuovo, la legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione, ha recepito i tratti fondamentali dell'adozione "speciale" quale regolata dalla previgente legge n. 431 del 1967 (già conforme, in linea generale, alle direttive costituzionali in materia), elevandola a modello generale e rafforzandone gli effetti in funzione di più ampia tutela dei fondamentali interessi del minore. È da ritenere, pertanto, che la disciplina degli effetti dell'adozione ex lege n. 184 sia applicabile automaticamente ai rapporti adottivi sorti in base alla legge n. 431, senza necessità di esperire, a tal fine, il procedimento giudiziario di cui all'art. 79; con conseguente inidoneità della stessa legge n. 431 - espressamente abrogata dall'art. 67, legge n. 184 - a disciplinare ulteriormente (e ultrattivamente) gli effetti dei rapporti anzidetti, stante la connotazione pubblicistica della normativa in materia di status degli adottati, connotazione la quale esclude, altresì, che sia di "dubbia legittimità costituzionale" la produzione (ope legis), "al di fuori della volontà degli interessati" di effetti più ampi di quelli riconnessi (dalla precitata legge n. 431) all'adozione "speciale", poiché rispetto alla volontà degli adottandi - irrilevante quella dei loro parenti collaterali - è preminente, nello stesso procedimento di adozione, la considerazione degli interessi del minore, ed in quanto il legislatore è libero di modificare - nel rispetto dei principi costituzionali - situazioni (già) interamente predeterminate dalla legge. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, legge n. 184 del 1983, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 30, comma secondo, e 31, comma secondo, Cost. - in quanto la norma censurata non prevederebbe la possibilità che gli effetti dell'adozione previsti dalla stessa legge n. 184 siano estesi (oltre che agli affiliati o adottati in forma "ordinaria") anche agli adottati in forma "speciale" ex lege n. 431 del 1967). - S. n. 11/1981, la quale ha sottolineato che dai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost., discende che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravità; il che significa, tra l'altro, che a questi interessi vadano subordinati tanto quelli degli adottanti (o aspiranti tali) quanto quelli della famiglia di origine.

    Art. 79 adozione · Art. 3 adozione · Art. 30 adozione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1988 al 27 aprile 2001. 2 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… sull'adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, tolto: se opportuno aggiunto: in considerazione della loro capacita' di discernimento, anche i minori di eta' inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art79 · fonte del testo

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