Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della

legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 6

novembre 1996 dal tribunale per i minorenni di Catania sull'istanza

proposta da Vincenzo Berretta e Teresa Galfo, iscritta al n. 1378 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 6 novembre 1996 nel corso di un giudizio

diretto ad accertare l'idoneità all'adozione di coniugi i quali

intendevano adottare minori stranieri (art. 30 della legge 4 maggio

1983, n. 184), il tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato,

in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori), interpretati nel senso che escludono che il giudice possa,

nel rilasciare l'attestato di idoneità all'adozione internazionale,

specificare che quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori che

siano nati non più di quarant'anni prima del più anziano dei

coniugi dichiarati idonei.

Il tribunale per i minorenni di Catania ricorda di avere già

sollevato, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1995, la medesima

questione, in ordine alla quale la Corte costituzionale ha disposto,

con ordinanza n. 362 del 1996, la restituzione degli atti al giudice

rimettente, perché valutasse se la questione fosse ancora rilevante

nel giudizio principale, risultando modificato il contenuto normativo

dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a

seguito della sentenza n. 303 del 1996, che ne ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il

giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente

l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti

superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la

differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra

genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e

non altrimenti evitabile per il minore.

Il tribunale per i minorenni di Catania ritiene che la questione di

legittimità costituzionale, ancora non risolta, conservi rilevanza

nel procedimento in corso, dovendo provvedere in ordine all'idoneità

dei coniugi ad adottare non un minore determinato, che versi in

particolari situazioni, ma minori in genere per i quali non può

essere accertata alcuna delle circostanze soggettive che la sentenza

n. 303 del 1996 prevede come tali da consentire di superare il

divario massimo di età tra adottanti e adottando, ordinariamente

fissato in quaranta anni.

Il tribunale per i minorenni di Catania osserva che anche

all'adozione internazionale si applica il requisito dell'età degli

aspiranti adottanti, previsto dall'art. 6 della legge n. 184 del

1983, e che, per rispettare questa disposizione, non debba essere

inibito al giudice, nell'attestare l'idoneità dei coniugi

all'adozione internazionale (art. 30 della legge n. 184 del 1983), di

specificare espressamente che l'idoneità si riferisce all'adozione

di minori nati non oltre quaranta anni prima del più anziano dei

coniugi.

Adeguandosi all'interpretazione data alle norme denunciate dalla

Corte d'appello di Catania, il giudice rimettente ritiene tuttavia

che il diritto effettivamente vigente in quel distretto non consenta

che, nel dichiarare l'idoneità all'adozione internazionale, il

giudice possa fare riferimento alcuno all'età dei minori in

relazione all'età dei coniugi, essendo tale valutazione esclusa nel

momento in cui si giudica in astratto della loro idoneità

all'adozione. Ma lo stesso giudice ritiene che, così interpretato,

l'art. 30 della legge sull'adozione dei minori, che richiama i

requisiti previsti dall'art. 6, sia in contrasto con gli artt. 2 e 31

della Costituzione, in quanto consente che chi aspira ad adottare

fanciulli stranieri possa introdurre in Italia minori di qualsiasi

età, non importa di quanti anni lontana da quella degli aspiranti

adottanti. Sarebbe così negata la tutela che le norme costituzionali

già indicate impongono di assicurare ai minori, i cui interessi

verrebbero esposti ad una profonda lesione. Difatti la possibilità

di affermare, in sede di dichiarazione di efficacia nello Stato dei

provvedimenti stranieri di adozione o di affidamento preadottivo

(art. 32 della legge n. 184 del 1983), l'inidoneità in concreto, per

età, di coloro che hanno introdotto il minore in Italia, negando

l'efficacia di affidamento preadottivo al provvedimento

dell'autorità straniera, non eliminerebbe la lesione dell'interesse

del minore, che si è già verificata, attraverso l'affidamento a

chi, per età, non è idoneo ad adottare. Questa lesione potrebbe

risultare irreversibile, o reversibile solo con la separazione

traumatica del minore dai coniugi cui è stato affidato.

Ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata

contrasterebbe anche con l'art. 3 della Costituzione, determinando

una ingiustificata disparità di trattamento tra minori stranieri, i

quali possono subire il pregiudizio sopra descritto, e minori

italiani i quali, invece, possono essere affidati alle coppie più

idonee per età. Ciò determinerebbe anche una lesione dell'art. 10

della Costituzione, per la violazione dell'obbligo internazionale di

assicurare ai fanciulli, da adottare all'estero, garanzie equivalenti

a quelle esistenti per le adozioni nazionali (art. 21, lettera c

della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20

novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991,

n. 176). Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe gli artt.

6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione e

l'affidamento dei minori. Queste disposizioni stabiliscono che i

coniugi, i quali intendano adottare un minore straniero, debbono

richiedere la dichiarazione di idoneità all'adozione al tribunale

per i minorenni (art. 30), che accerta la sussistenza dei requisiti

previsti dall'art. 6 della stessa legge per permettere l'adozione,

tra i quali il divario massimo di età tra adottanti e adottando.

Il Tribunale per i minorenni di Catania ritiene di dover

interpretare la norma, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della

Corte d'appello di Catania, nel senso che il giudice non possa

specificare, nel provvedimento che accerta l'idoneità all'adozione,

che questa si riferisce a minori nati non più di quarant'anni prima

del più anziano dei coniugi dichiarati idonei. Così interpretata,

la norma sarebbe tuttavia in contrasto con la tutela assicurata dagli

artt. 2 e 31 della Costituzione ai minori, i quali potrebbero essere

affidati ed introdotti in Italia da coniugi di età superiore a

quella prevista dall'ordinamento nazionale; ciò che determinerebbe

anche una disparità di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 10

della Costituzione, tra minori italiani e stranieri, non solo

ingiustificata, ma in contrasto con l'obbligo internazionale di

assicurare a questi ultimi parità di tutela (art. 21, lettera c

della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e

resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176).

2. - La questione non è fondata, non essendo esatto il presupposto

interpretativo posto a base del dubbio di legittimità costituzionale

nel sistema normativo dell'adozione dei minori, pur essendo comuni i

principi sia di quella interna che di quella internazionale, è

necessariamente differenziata l'articolazione delle relative

procedure. Solo nella prima il collegamento tra coniugi adottanti e

minore da adottare è tale da consentire l'immediata valutazione, da

parte del tribunale per i minorenni, dell'idoneità di quei coniugi

ad offrire la famiglia di accoglienza adatta al minore per il quale

si pronuncia, dopo il periodo di affidamento, il provvedimento di

adozione.

Diversa è la scansione degli atti per l'adozione di minori

stranieri, nel cui complessivo procedimento la valutazione unitaria

dell'opportunità di inserimento del minore nella famiglia di

adozione si articola in fasi distinte eppur collegate. Il giudizio di

idoneità dei coniugi non è correlato ad un minore già individuato,

in quanto esso precede il provvedimento, di adozione o di affidamento

preadottivo, che sarà emesso da un'autorità straniera. Questo

provvedimento, a sua volta, costituisce il presupposto perché il

tribunale per i minorenni, dichiarandone l'efficacia, disponga

l'adozione in Italia, attribuendo a quel minore lo stato di figlio

legittimo degli adottanti.

In questa articolata procedura la dichiarazione di idoneità dei

coniugi all'adozione costituisce solo una valutazione preliminare e

generica, non correlata ad un minore già individuato, il cui

interesse dovrà essere in primo luogo valutato dall'autorità

straniera che provvede in ordine all'adozione, tenendo conto delle

caratteristiche della famiglia di accoglienza e giudicando se questa

è idonea a soddisfare in concreto le specifiche esigenze del

fanciullo, le sole che giustificano, con l'adozione, il definitivo

inserimento nella sua futura famiglia. Perché sia tutelato in modo

efficace il preminente interesse del minore, le caratteristiche della

famiglia adottante, rilevanti per il giudizio di adozione, devono

essere rese note perché possano essere tenute presenti

dall'autorità straniera che emana il provvedimento di adozione o di

affidamento preadottivo.

Il provvedimento preliminare con il quale il tribunale per i

minorenni accerta l'idoneità dei coniugi alla adozione può, dunque,

enunciare, nell'interesse del minore, ogni elemento utile perché

l'idoneità sia poi apprezzata in relazione allo specifico minore da

adottare.

I provvedimenti nei quali si articola il procedimento di adozione

di minori stranieri, pur diversi per contenuto ed autorità che li

emana, sono, difatti, reciprocamente complementari e diretti alla

valutazione unitaria dell'interesse del minore, sicché ciascuno di

essi deve esprimere la collaborazione necessaria affinché possa

realizzarsi, attraverso i provvedimenti collegati, questa valutazione

unitaria.

3. - Questa interpretazione, conforme alla funzione dell'istituto

dell'adozione di minori e rispondente ai principi costituzionali

invocati dal giudice rimettente, non è esclusa dall'art. 30 della

legge n. 184 del 1983, che, nel disciplinare l'accertamento

dell'idoneità dei coniugi ad adottare, non impedisce al

provvedimento che la dichiara di precisare e rendere esplicite le

caratteristiche della famiglia di accoglienza e, correlativamente,

quelle del minore o dei minori dei quali i coniugi aspiranti

all'adozione possono prendersi cura. Tali caratteristiche

comprendono quelle rilevanti per la disciplina relativa al divario di

età tra gli adottanti ed il minore, che l'ordinamento italiano

prevede perché, nell'interesse di quest'ultimo, possa essere

pronunciata l'adozione. Del resto i decreti di idoneità all'adozione

internazionale, emanati da numerosi tribunali per i minorenni,

contengono spesso elementi ulteriori rispetto alla mera e conclusiva

valutazione di idoneità dei coniugi; elementi destinati ad attuare,

nell'interesse del minore, la necessaria collaborazione con

l'autorità straniera che emanerà il provvedimento di adozione.

Questa prassi applicativa della norma denunciata, diversa da quella

indicata dal giudice rimettente, oltre che rispecchiare un'esigenza

già presente nel sistema normativo, è quella conforme alla

normativa internazionale. Difatti la convenzione per la tutela del

minore e la cooperazione internazionale in materia di adozione

(L'Aja, 29 maggio 1993), la cui autorizzazione alla ratifica è

all'esame del Parlamento, ribadendo la necessità di garantire la

realizzazione del miglior interesse del fanciullo, non solo prevede

la collaborazione tra le autorità dei diversi Stati nelle procedure

di adozione internazionale, ma prescrive espressamente che siano

precisati i requisiti di capacità ed idoneità degli aspiranti

genitori adottivi e le caratteristiche dei bambini dei quali si

ritiene che essi potrebbero prendersi cura (art. 15).

4. - La ricostruzione della disciplina normativa relativa al

provvedimento di dichiarazione di idoneità dei coniugi ad adottare

minori stranieri esclude, dunque, che possano trovare spazio i dubbi

di legittimità costituzionale avanzati dal tribunale per i minorenni

di Catania.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, dal

tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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