Art. 100 fallimento — Impugnazione dei crediti ammessi

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Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore puo' impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonche' il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98 terzo comma. Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati. Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 maggio 1986

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 100 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 538/1990

    Ha colpito questo articolo
    14 dicembre 1990

    In conformità di univoco orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione prevista dall'art. 100 della legge fallimentare è proponibile non soltanto avverso i crediti tempestivamente insinuati ed ammessi, ma anche nei confronti dei decreti di ammissione tardiva, pronunciata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 101, terzo comma, della stessa legge: in tal caso, secondo la Corte di cassazione, il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione decorre dal deposito in cancelleria della variazione dello stato passivo, in analogia con quanto previsto per le opposizioni allo stato passivo dell'art. 100, comma primo, della legge fallimentare anteriormente alla declaratoria d'illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 102 del 1986.

    Art. 100 fallimento · Art. 101 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 120/1986

    Ha colpito questo articolo
    30 aprile 1986

    Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 100, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina della procedure concorsuali) - nella parte in cui non prevede, nei confronti del creditore che impugni i crediti ammessi nello stato passivo del fallimento, la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto di fissazione dell'udienza stessa, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di tale decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti sono stati impugnati - in conseguenza dell'avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma terzo, per la mancata previsione, nei confronti del creditore opponente, della comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato. - S. n. 120/1986, massima sub A).

    Art. 98 fallimento · Art. 24 cost. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 100 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 102/1986

    Ha colpito questo articolo
    22 aprile 1986

    A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata. È pertanto costituzionalmente illegittimo - in applicazione del detto principio e in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (contenente la disciplina delle procedure concorsuali) - il successivo art. 100, comma primo, del medesimo testo legislativo - nella parte in cui stabilisce che ciascun creditore possa impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato, entro quindici giorni, dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo -, in quanto, perché sia realizzato in pieno il dettame del processo giusto (a rendere concreto il quale si indirizzano non solo l'art. 24, comma secondo, Cost., ma anche l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge n. 848 del 1955, e l'art. 15 del Patto internazionale di New York del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici), tutti i creditori del fallito menzionati nello stato passivo - e, dunque, non solo quelli in tutto o in parte esclusi o ammessi con riserva - debbono essere dal curatore notiziati dell'avvenuto deposito di esso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dalla cui ricezione deve, quindi, farsi decorrere il termine di quindici giorni (anche) per l'impugnazione dei creditori ammessi (senza riserva alcuna). - S. n. 102/1986, massima sub a).

    Art. 98 fallimento · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 100 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art100 · fonte del testo

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