Art. 188 fallimento — Ammissione alla procedura
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data d…
Art. 739 c.p.c. · Art. 741 c.p.c. · Art. 26 fallimento · Art. 23 fallimento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 146 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:
tolto: 1) delega un giudice alla procedura;
tolto: 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;
tolto: 3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29;
tolto: 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli articoli 167 e 168. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art188 · fonte del testo
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